CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15236 – L’atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ. produce l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione