CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15236

Dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. – Indennità di specificità medica – Opzione per il trattamento economico onnicomprensivo

Rilevato che

1. la Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto l’appello proposto da G.P. avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano – Vasto al pagamento della somma di € 89.088,66, asseritamente dovuta a titolo di indennità di specificità medica, ex art. 54 del CCNL 5 dicembre 1996 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., maturata nel periodo compreso fra il 10 gennaio 1999 ed il 1° ottobre 2010;

2. la Corte territoriale ha premesso che l’appellante, ex medico condotto, in forza dell’art. 61 della legge n. 833/1978, istitutiva delle Asl, era transitato alle dipendenze dell’azienda ed aveva optato per il trattamento economico onnicomprensivo di cui all’art. 110 d.P.R. n. 270/1987;

3. ricostruito il quadro normativo e contrattuale, il giudice d’appello ha ritenuto infondata la domanda, evidenziando che i CCNL succedutisi nel periodo che qui viene in rilievo avevano attribuito agli ex medici condotti non legati all’ente da rapporto esclusivo il solo trattamento economico onnicomprensivo, aggiornato ed incrementato, con esclusione di ulteriori emolumenti;

4. per la cassazione della sentenza G.P. ha proposto ricorso sulla base di otto motivi, ai quali ha resistito con tempestivo controricorso la ASL n. 2 di Lanciano Vasto Chieti.

Considerato che

1. a seguito della fissazione dell’adunanza camerale il ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ. ed ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione dell’azione perché, a suo dire, il diritto sarebbe stato riconosciuto dal Ministero della Salute con atto n. 33324 del 16/6/2017, al quale ha fatto seguito lo stanziamento, disposto con la legge di bilancio n. 205/2017, delle somme necessarie per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2537/2004;

2. l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano – Vasto non ha presentato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. né ha manifestato la volontà di accettare la rinuncia, in relazione alla quale nulla ha osservato;

3. deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione ( cfr. fra le tante Cass. n 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);

4. non può, invece, essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere, che comporta la perdita di efficacia della sentenza impugnata, perché la stessa si determina solo qualora «le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall’accordo» ( Cass. S.U. n. 8980/2018);

5. si deve poi escludere che l’art. 1, comma 456, della legge n. 205/2017 costituisca una sorta di transazione normativa del contenzioso in atto ( per un’ipotesi di tal tipo si rimanda a Cass. S.U. n. 19164/2017 che ha interpretato l’art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010), sia perché la disposizione non fa cenno ai giudizi pendenti, sia in quanto la stessa, come già affermato da questa Corte ( Cass. nn. 14802 e 29625 del 2019), non ha né riconosciuto il diritto degli ex medici condotti a percepire l’emolumento del quale qui si discute, né impegnato le amministrazioni a liquidare l’indennità stessa con efficacia retroattiva, essendosi limitata a prevedere uno stanziamento di somme, da ripartire secondo criteri che il Ministero della Salute avrebbe dovuto individuare con finalità perequative e che, allo stato, non risultano precisati;

6. l’accettazione rileva, ex art. 391 comma 4 cod. proc. civ., solo ai fini del regolamento delle spese ed impedisce alla Corte di condannare, ai sensi del comma 2 della norma richiamata, al pagamento delle stesse la parte che ha dato causa al processo;

7. nel caso di specie, peraltro, stante la facoltatività della condanna del rinunciante, il Collegio ritiene che debba essere disposta l’integrale compensazione, in ragione del comportamento processuale e della complessità delle questioni dedotte nel ricorso;

8. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo e compensa le spese del giudizio di legittimità.