CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36051 depositata il 27 dicembre 2023

Lavoro – Infortunio sul lavoro – Rimborso prestazione INAIL pagata al coniuge superstite del lavoratore deceduto – Omessa adozione di misure protettive per i dipendenti di terzi operanti nel cantiere – Concorso di colpa del lavoratore – Diritto di rivalsa dell’INAIL verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio – Violazione di disposizioni antinfortunistiche – Rigetto

Ritenuto che

Con sentenza del 25.7.16 la corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del tribunale di Agrigento del 2014 che aveva condannato il sig. L.T., comandante di una motopesca, ed il responsabile di cantiere sig. D.M. a pagare all’Inail euro 184.055 per rimborso prestazione pagata al coniuge superstite di lavoratore deceduto per caduta dalla detta motopesca tirata a secco, su cui il lavoratore eseguiva lavori di manutenzione, in ragione rispettivamente dell’omessa vigilanza sull’uso di una scala inidonea di sua proprietà da cui il lavoratore era caduto e dell’omessa adozione di misure protettive per i dipendenti di terzi operanti nel cantiere.

Avverso tale sentenza ricorre il D.M. per tre motivi, cui resiste l’Inail con controricorso, illustrato da memoria; il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

Considerato che

Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 2697, 2700 c.c., 115 116 c.p.c., 2 co. 1 lett. B del decreto legislativo 626 del 1994, per avere la corte territoriale ritenuto la responsabilità del proprietario del cantiere sebbene i lavori fossero stati eseguiti in piena autonomia su imbarcazione di terzi e vi fosse la responsabilità dell’armatore e del comandante dell’imbarcazione.

Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2087, 2018, 2697, 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la corte territoriale fondato la responsabilità sulla proprietà della scala utilizzata, sebbene non fosse provata l’autorizzazione all’uso della stessa né constasse che la caduta fosse avvenuta dalla scala, e sebbene vi fosse la responsabilità di altri soggetti quali l’armatore.

Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 2087, 2051, 2058, 2697, 2715 c.c., e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere la corte territoriale trascurato il concorso di colpa del lavoratore che aveva indossato ciabatte sporche di olio e altresì la responsabilità del comandante.

I primi due motivi possono essere esaminati insieme per la loro connessione: essi sono infondati.

Questa Corte ha già precisato (Sez. L, Sentenza n. 4482 del 2012) che l’azione di regresso non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l’obbligo di sicurezza, per cui l’Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l’azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l’obbligo di tutelare l’incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva.

Nel medesimo senso, Cass. 28 marzo 2008, n. 8136, ha affermato il principio richiamato, evidenziando che la responsabilità si estende ai detti soggetti diversi dal datore di lavoro “a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega” allo stesso.

Più di recente, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 10967 del 27/05/2015) che l’azione esercitata dall’I.N.A.I.L. nei confronti delle «persone civilmente responsabili», per la rivalsa delle prestazioni erogate all’infortunato, configura una azione esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all’attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l’art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (cfr. in tali sensi Cass. 18 agosto 2004 n. 16141 cui adde, ex plurimis, Cass. 7 marzo 2008 n. 6212)

Nel caso di specie, in linea con questi principi, la corte territoriale ha correttamente affermato la responsabilità del titolare del cantiere ove si svolgeva l’attività nell’ambito della quale si è svolto l’infortunio, e tale responsabilità si ricollega alla titolarità di obblighi di organizzazione e di vigilanza antinfortunistici permanenti e, per altro verso, all’aver lasciato a disposizione del lavoratore uno strumento di lavoro pericoloso; la responsabilità non si basa dunque sulla proprietà della scala utilizzata dal lavoratore infortunato, ma dall’aver lasciato nel cantiere e aver consentito quanto meno l’utilizzo di scala non conforme alle disposizioni antinfortunistiche. Tale responsabilità non è esclusa dunque né dall’autonomia dell’attività, né dalla coesistenza della responsabilità di altri soggetti.

Il terzo motivo è inammissibile. Invero, come precisato da Sez. L, Sentenza n. 2451 del 02/02/2011 (Rv. 616096 – 01) e Sez. L, Sentenza n. 2451 del 02/02/2011 (Rv. 616095 – 01), in tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, la valutazione in ordine alla imprevedibilità del comportamento del lavoratore in quanto anomalo e non richiesto dal datore di lavoro (rischio elettivo) è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove logicamente e sufficientemente motivata. Del resto, il concorso di colpa del lavoratore non avrebbe alcuna efficacia scriminante, posto che il responsabile del cantiere è tenuto a proteggere il lavoratore anche dalla sua negligenza ed imprudenza.

Infine, il vizio di motivazione non è censurabile in presenza di doppia pronuncia conforme.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 8.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.