I giudici della Corte Suprema con la sentenza n. 23509 del 18 novembre 2016 ha statuito la legittimità dell’avviso di accertamento e della conseguente cartella di pagamento quando la notifica non è potuta avvenire presso il nuovo indirizzo del contribuente perché è mancata una chiara comunicazione di variazione.
La vicenda ha visto protagonista un contribuente che aveva impugnato, inanzi alla CTP,alcune cartelle di pagamento deducendone l’illegittimità, poiché conseguenti a un accertamento per IRPEF non regolarmente notificato, tanto da essere divenuto definitivo per mancanza d’impugnazione. Gli atti prodromici sono strati notificati presso il vecchio indirizzo del contribuente e notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale, anche se al Comune era stato regolarmente comunicato il cambio di residenza.
I giudici della CTP accoglievano le doglianze del contribuente, avverso la decisione dei giudici di prime cure l’Agenzia delle Entrate ricorre alla CTR. I giudici di appello accolgono la tesi dell’Agenzia delle Entrate che sosteneva la regolarità della notifica degli atti impositivi poiché il contribuente non aveva provveduto a comunicare con esattezza l’intervenuta variazione del domicilio fiscale
Gli Ermellini, a cui aveva proposto ricorso il contribuente soccombente, respinge le doglianze del ricorrente confermando il principio di diritto secondo cui: “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973. Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente” (Cass. n. 18934/2015; n. 25272/2014; n. 1206/2011).
Pertanto per i giudici di legittimità la CTR ha appurato la regolarità delle notifiche dell’Amministrazione finanziaria avendo questo dimostrato che il contribuente non aveva mai comunicato la variazione di residenza come indicata nel ricorso tributario, “ma ha indicato tutta una serie di diverse residenze“, sicché la notificazione è stata validamente eseguita in luogo differente da quello di residenza, con le forme dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale e l’affissione dell’avviso del deposito nell’albo del Comune, all’esito dell’infruttuoso tentativo presso la “vecchia” residenza, “non avendo il destinatario comunicato all’Amministrazione le variazioni di indirizzo utili a consentire una diversa forma di notificazione”.