La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42561 depositata il 18 settembre 2017 interviene in tema di reato di autoriciclaggio ha afferato che è configurabile il concorso nel reato di autoriciclaggio, di cui all’articolo 648 ter 1 c.p., quando il consulente fiscale della società attraverso cui viene “ripulito” il denaro proveniente dalla bancarotta omette di segnalare le operazioni sospette e tiene in maniera confusa la contabilità. Poiché tali comportamenti del professionista denotano l’intento del professionista di favorire l’operazione illecita.

La vicenda ha riguardato un professionista, consulente fiscale di un gruppo societario avendo anche la tenuta delle scritture contabili, veniva contestato la consumazione di condotte attive e omissive consistite nella tenuta della contabilità in modo irregolare e confuso  e nella mancata segnalazione, pur essendone obbligato ex art. 41 del D.lgs. n. 231 /2007, delle operazioni sospette poste in essere per impiegare, in attività economiche, finanziarie e speculative, di tipo turistico e alberghiero, il denaro e altre utilità provenienti dalla commissione del delitto di bancarotta fraudolenta impropria.

Il GIP emetteva l’ordinanza degli arresti domiciliari per il professionista, Il Tribunale del Riesame annullava l’ordinanza impugnata sulla base degli elementi forniti riteneva non fosse possibile affermare che il professionista indagato avesse la consapevolezza che le somme investite fossero di provenienza delittuosa.

Il Procuratore della Repubblica impugnava l’ordinanza del Tribunale con ricorso in cassazione.

Gli Ermellini accolgono il ricorso. I giudici di legittimità hanno ritenuto condivisibile la tesi della configurabilità di un’ipotesi di concorso dell’extraneus nel reato di autoriciclaggio.

I giudici del palazzaccio hanno puntualizzato che il reato di autoriciclaggio ha come caratteristica il fatto che il soggetto che compie il primo reato e il soggetto che ne ricicla il provento debbano coincidere. Per cui la Suprema Corte fa riferimento a tale fattispecie come “reato proprio” ponendosi la problematica del concorso di un soggetto diverso “extraneus” nel reato stesso ed evidenziando che il Tribunale pur dando atto dell’esistenza di opachi rapporti tra il consulente e l’autore del reato societario, non ha tenuto conto del fatto che il primo si occupava della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili della società attraverso i cui conti transitava il denaro proveniente dalla bancarotta e, soprattutto, che il professionista non ha adempiuto all’obbligo di comunicare le operazioni sospette consistite nel doppio transito. Su tale mancato adempimento, “che non può non essere visto se non come espressione dell’intento di favorire l’autore del reato presupposto”  l’ordinanza impugnata non ha fornito alcuna spiegazione.

I giudici di legittimità puntualizzato che la mancata contestazione al consulente “del reato presupposto(bancarotta) non può escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato del reato di auto riciclaggio, posto che nel caso in esame si sostiene la sussistenza di un’ipotesi di concorso dell’extraneus nel reato proprio.”

La Corte Suprema ha ritenuto necessaria “una valutazione globale della gravità indiziaria, a fronte dell’analisi parcellizzata operata dal Tribunale del Riesame”, per cui gli atti sono stati trasmessi nuovamente al Giudice di merito, per il nuovo esame delle misure coercitive.