La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 37987 depositata il 31 luglio 2017 intervenendo in tema di omissione delle ritenute previdenziale ha statuito che reato, di cui all’articolo 2 comma 1 del D.L. n. 463/1983, di omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti anche a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 8 del 2016, costituisce ancora reato relativamente alle condotte di omesso versamento che superano, nell’arco temporale dell’anno, l’importo di € 10.000,00. Il reato in esame costituisce una fattispecie a progressione criminosa in cui, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni commesse nell’arco di uno stesso anno costituiscono momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui cessazione si determina con la scadenza, prevista dalla legge, per il versamento dell’ultima mensilità.

La vicenda un datore di lavoro il quale aveva omesso il versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti che veniva denunciato per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 2 dl 463/1983. Il Giudice dell’udienza preliminare aveva condannato, riconoscendolo responsabile del reato ascritto. Avverso la sentenza del GUP l’imputato proponeva ricorso alla Corte di Appello. I giudici di appello riformarono parzialmente la decisione impugnata assolvendolo per il reato contestato per le annualità 2009, 2010 e 2012 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e procedeva alla rideterminazione della pena per la residua imputazione.

Il condannato, avverso la sentenza della Corte di Appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini accolgono la solo doglianza relativa all’accertamento deve avvenire annualmente ed il reato si consuma alla scadenza per il versamento del primo termine utile dell’anno successivo.

I giudici di legittimità precisano “che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, (modificato dall’art. 3, comma sesto, del d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui), si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo (Sez.3,n. 37232 del 11/05/2016, Rv.268308). E’ stato precisato che il reato in questione ha una struttura unitaria e la condotta può configurarsi anche attraverso una pluralità di omissioni, compiute nel periodo annuale di riferimento, che possono di per sè anche non costituire reato; ne consegue che la consumazione del delitto può essere istantanea o di durata e, in quest’ultimo caso, ad effetto prolungato sino al termine dell’anno in contestazione (Sez.3, n.35589 del 11/05/2016,Rv.268115)”