Si tratta, quindi, di conclusioni che, al di là della specifica questione controversa, evidenziano principi di carattere generale, idonei a essere estesi oltre al caso rappresentato.
La vicenda ha avuto origine con la notifica di un avviso di accertamento, a seguito di un atto di compravendita di terreno, con il quale ha recuperato a tassazione una plusvalenza non dichiarata, non ritenendo perfezionata la “procedura” di rivalutazione dell’immobile a causa di un insufficiente versamento dell’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in sede di legittimità, ai sensi dell’articolo 360, n. 4), del codice di procedura civile, eccependo, tra l’altro, la nullità della sentenza di secondo grado per assenza del requisito motivazionale.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondante ed assorbente il motivo di nullità della sentenza della CTR ed assorbente il secondo motivo di impugnazione. La Corte Suprema hanno ricordato che la sentenza della Commissione tributaria regionale è nulla quando è “completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle ….”.
In particolare i giudici di legittimità affermano che la sentenza d’appello deve essere cassata quando la «laconicità» della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, “non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”. Deve apparire chiaro il ragionamento logico e giuridico che ha indirizzato la commissione regionale verso la decisione adottata rispetto alle eccezioni sollevate dalle parti in causa.
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