Le norme sulle assunzioni agevolate, ed in particolare l’art. 8 legge 407/1990, sono state modificate dalla legge 92/2012 (legge Fornero). L’Inps interviene con la circolare n. 137 del 12 dicembre 2012 con cui descrive gli effetti dei principi introdotti dalla L. n. 92/2012 sulla normativa che disciplina gli sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati (il cui requisito di disoccupazione deve essere attestato dal Centro per l’Impiego) o in Cigs da almeno 24 mesi e di quelli provenienti dalle liste di mobilità.
L’art. 8 comma 9 della legge 407/1990, nella sua nuova formulazione, stabilisce che in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi oppure sospesi dall’attività lavorativa da almeno 24 mesi i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro sono ridotti del 50% per un periodo di 36 mesi. La riduzione dei contributi è pari al 100% qualora le assunzioni siano effettuate da aziende artigiane o dalle aziende operanti nelle Regioni del mezzogiorno. Tali agevolazioni non competono se le assunzioni sono effettuate in sostituzioni di lavoratori subordinati licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale oppure sospesi. Rispetto alla precedente versione normativa costituisce causa di esclusione solo i licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale.
L’azienda al fine di poter beneficiare dell’assunzione agevolata destinatari della Cassa Integrazione straordinaria. Lo status di disoccupazione è attestato dal Centro per l’impiego, infatti il lavoratore deve risultare iscritto alle liste dei disoccupati tenute dal Centro per l’impiego.
Le condizioni di accesso alle assunzioni agevolate di cui all’art. 8 legge 407/1990 devono sussistere unitamente alle condizione stabilite dalla legge 92/2012. Pertanto, oltre al requisito del periodo di disoccupazione o sospensione del lavoratore, occorre che le assunzioni non siano eseguite per sostituire lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale. Per evitare, pertanto, il disconoscimento dei benefici contributivi per essere incorsi nella violazione del diritto di precedenza dei lavoratori licenziati o il cui contratto sia scaduto è necessario offrire preventivamente ai lavoratori titolari del diritto di precedenza l’impiego.
Nel caso di rifiuto, del lavoro offerto, da parte dei lavoratori con diritto di precedenza, il beneficio contributivo spetterà per le nuove assunzione.
Con le modifiche della legge 92/2012, come descritto dalla circolare Inps 137/2012, l’agevolazione non si applica per le assunzioni di un lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione, stabilito da norme di legge (ad esempio, per diritto di precedenza ex art. 15, L. n. 264/1949 ovvero ex art. 5, D.Lgs. n. 368/2001) o della contrattazione collettiva. Gli incentivi vengono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione. La condizione ostativa, tuttavia, non si applica ai benefici previsti per l’assunzione di disabili di cui all’art. 13 della L. 12 marzo 1999, n. 68, in quanto trattasi di normativa speciale. Non competono le agevolazioni qualora sia violato il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso di utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione senza che l’utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare del diritto di precedenza. L’incentivo all’assunzione compete, qualora il lavoratore che ha diritto alla precedenza rifiuti il lavoro offerto.
Ulteriori limitazioni sussistono nel caso in cui il datore di lavoro o l’utilizzatore abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione. Sono salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso diversa unità produttiva. Dunque, in caso di sospensione va considerata solo la situazione della singola unità produttiva, e non il datore di lavoro o utilizzatore nella sua interezza.
Ancora, gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. Sul punto – precisa l’Inps – vale la prassi applicativa formatasi in relazione ai benefici per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per i quali già vigeva il principio ora introdotto. Il beneficio è escluso anche nel caso in cui la vicenda riguardi il datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore e l’utilizzatore cui venga somministrato. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Inoltre, avendo il principio del cumulo introdotto un criterio di flessibilità nell’applicazione degli incentivi, è possibile affermare la spettanza del medesimo anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore sia in possesso un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato, e sempre che lo stesso in virtù del precedente rapporto a termine non maturi un diritto di precedenza. Al riguardo, peraltro, l’Inps rammenta che, a seguito delle modifiche intervenute, lo stato di disoccupazione si considera sospeso nella sola ipotesi di svolgimento di attività di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi.
Infine, ricorre la “sostituzione” dei lavoratori licenziati quando si assume un altro lavoratore per adibirlo a mansioni per le quali i lavoratori licenziati hanno un diritto di precedenza alla riassunzione.
Gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, vista l’abrogazione della normativa a decorrere dal 1° gennaio 2017, saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016, anche se l’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data. Per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, originariamente instaurato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, se la trasformazione è effettuata entro la scadenza del beneficio connesso al rapporto a tempo determinato, l’incentivo spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato. Peraltro, superando parzialmente la prassi restrittiva affermatasi prima dell’entrata in vigore della legge 92/2012, si deve ritenere che, per un’assunzione a tempo indeterminato che segua, con o senza soluzione di continuità, un’assunzione a termine dalle liste di mobilità, spetta comunque la riduzione contributiva per ulteriori 12 mesi e, quando ne ricorrano i presupposti, il contributo mensile. Gli stessi sono tuttavia esclusi nell’ipotesi in cui l’assunzione è dovuta, perché soddisfa un diritto di precedenza alla riassunzione, maturato dal lavoratore in conseguenza del precedente rapporto a termine.
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