La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 4916 del 2 febbraio 2017 interviene in materia di reati fiscali in tema della durata delle pene accessorie ha affermato che “a durata della pena accessoria nelle ipotesi in cui sia prevista normativamente l’irrogazione della misura con riferimento ad un minimo e ad un massimo e costituisce, ancora oggi, questione controversa nonostante l’intervento chiarificatore delle S.U. con la sentenza 27.11.2014 n. 6240, B., Rv. 262328 secondo cui “sono riconducibili al novero delle pene accessorie la cui durata non è espressamente determinata dalla legge penale quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell’art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta”. E’ statuendo che in tema di reati fiscali le cui pene accessorie sia prevista normativamente l’irrogazione della misura con riferimento ad un minimo ed un massimo trova applicazione il disposto di cui all’art. 37 seconda parte del codice penale il cui tenore stabilisce che la durata della pena accessoria non può in alcun caso oltrepassare il limite della pena principale irrogata.
La vicenda ha riguardato un l’imputato che veniva condannato dapprima a 1 anno di reclusione (per il reato di indebita compensazione ex art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000) e in seguito tale pena è stata ridotta a 8 mesi. La durata delle pene accessorie è invece rimasta inalterata, con la conseguenza che il difensore ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, fra l’altro, la violazione dell’art. 37 del codice penale relativo alla durata delle pene accessorie temporanee (“Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.”).
In sostanza, secondo il ricorrente, essendo stata ridotta la pena principale da 1 anno a 8 mesi anche la durata delle pene accessorie avrebbe dovuto diminuire in misura corrispondente.
Gli Ermellini hanno puntualizzato che la condanna per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 importa, ai sensi dell’art. 12 dello stesso decreto:
a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni;
b) l’incapacità di contrattare con la P.A. per un periodo non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni;
c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a 1 anno e non superiore a 5 anni;
d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria; e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale.
Ne consegue che in questo residuo caso, essendo stata irrogata al ricorrente una pena principale pari a mesi 8, a questa deve essere rapportata anche la durata della pena accessoria prevista dalla lettera a) del citato art. 12.
Viceversa per le ipotesi di cui alle lettere b) e c), per le quali la durata minima è prevista in anno 1, è del tutto inammissibile che possa trovare applicazione il disposto di cui all’art. 37 cod. pen. che equivarrebbe, oltretutto, a fissare la durata della pena accessoria in modo illegale proprio perché inferiore al limite minimo.
I giudici di legittimità hanno chiarito che l’art. 37 del codice penale può trovare applicazione solo quando non esistono norme che prevedano limiti diversi predeterminati per legge. E non si può dubitare del fatto che l’espressione “non inferiore a” (contenuta nell’art. 12) stia a significare l’indicazione di un minimo edittale predeterminato e invalicabile.