Affinché i call center possano impiegare lavoratori in outbound mediante contratto di co.co.co., è necessario rispettare la paga minima del CCNL
Il corrispettivo – Quanto appena affermato permette di stipulare collaborazioni senza individuare un preciso progetto “sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”. Pertanto, in caso di mancata pattuizione di corrispettivi “definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”, la co.co.co. andrà ritenuta illegittima con conseguente riconduzione a quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, cioè il lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’altra novità riguardai call center con almeno venti dipendenti che intendono delocalizzare l’attività fuori dal territorio nazionale. In questo caso, è obbligatorio comunicare al Ministero del Lavoro e al Garante della privacy almeno 120 giorni prima (indicando anche il numero dei lavoratori coinvolti), al fine di verificare il rispetto della normativa italiana e del Registro delle opposizioni, la decisione di localizzare l’attività in altri Paesi. In mancanza, l’azienda dovrà scontare una sanzione di 10.000 euro. In particolare, per il Ministero questo “limite dimensionale va calcolato sia tenendo conto del personale dipendente che del personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.
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