Collaborazioni a progetto – nuovi chiarimenti
CHIARIMENTI OPERATIVI CON LA CIRCOLARE N. 29 DELL’11 DICEMBRE 2012
Con la Circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012 si forniscono chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 in materia di collaborazioni a progetto.
La circolare si sofferma in particolare sui requisiti di ammissibilità di una co.co.pro., quali il risultato finale da raggiungere e la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, fornendo al contempo indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale.
Sotto questo profilo, peraltro, la circolare riporta un elenco di attività che, comportando lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi o ripetitivi”, risultano poco compatibili con un contratto di co.co.pro. e perciò oggetto di possibile contestazione.
CONTRATTI ESCLUSI
A dare soluzione ad una serie di dubbi e perplessità è stata emanata la circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012. I compiti assegnati ai co.co.pro non possono essere meramente esecutivi o ripetitivi e non devono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dai sindacati.
Esemplare il caso dei call center outbound, che già erano stati oggetto di chiarimenti:
A questo riguardo, la circolare elenca ora tutti i rapporti di lavoro che non possono inquadrarsi come collaborazione a progetto. Tra questi sono compresi:
• addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali, riviste e elenchi telefonici;
• addetti alle agenzia ippiche;
• addetti alle pulizie;
• autisti e autotrasportatori;
• baristi e camerieri;
• commessi e addetti alle vendite;
• custodi e portieri;
• estetiste e parrucchieri;
• istruttori di autoscuola;
• letturisti di contatori;
• manutentori;
• magazzinieri;
• addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
• addetti alla somministrazione di cibi e bevande;
• muratori;
• prestazioni rese nell’ambio di call center per servizi in bound.
REQUISITI
In secondo luogo, la circolare evidenzia la necessità di evidenziare nel contratto un determinato risultato finale, che dovrà essere descritto in modo preciso e completo.
In caso di mancata individuazione del progetto, o in caso di carenza di specifici requisiti – come il collegamento ad un determinato risultato finale, autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente, non coincidenza con l’oggetto sociale del committente – è previsto che il co.co.pro. venga trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Articoli connessi:
- Contratti a progetto – primi chiarimenti
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