La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5899 del 8 marzo 2017 intervenendo in tema di avviso di accertamento ha confermato il proprio orientamento riaffermando, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria al fine di emettere un avviso di accertamento, privo della enunciazione dei motivi di urgenza che lo legittimano, prima della scadenza del termine dei 60 giorni dal rilascio di copia del PVC , il contribuente potrà, ove lo ritenga, impugnarlo anche per il solo vizio della violazione del termine, senza entrare nel merito della mancanza di motivazione dell’atto circa l’urgenza. Rimanendo a carico dell’Agenzia delle Entrate l’onere di provare la sussistenza del requisito esonerativo dal rispetto del termine (indicando le ragioni motivate dell’urgenza).

La vicenda ha riguardato un contribuente al quale erano stati notificati alcuni avvisi di accertamento. Il contribuente avverso tali atti impositivi proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria eccependo l’illegittimità degli atti impositivi poiché emessi prima che fosse decorso il termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del PVC, previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. La doglianza del ricorrente non veniva accolta dai giudici di primo grado. La sentenza, impugnata dal contribuente, veniva riformata dai giudici della Commissione Tributaria Regionale che annulla gli avvisi di accertamento ritenendo che gli avvisi di accertamento fossero nulli per carenza di motivazione circa l’urgenza legittimante l’anticipazione dell’emissione dell’atto impositivo.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva alla Cassazione motivando il ricorso sulla circostanza che la CTR aveva accolto un motivo di impugnazione che non era stato eccepito con il ricorso di primo grado. Infatti, in tale atto il contribuente aveva eccepito solo il mancato rispetto del termine dei 60 giorni, mentre la mancanza di motivazione circa l’urgenza era stata sollevata solo con memoria illustrativa in primo grado e successivamente con l’atto di appello.

Infine i giudici del palazzaccio hanno riaffermato e ricordato il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione a sezione unita con la sentenza n. 18184/2013 con il quale si statuisce che «In tema di diritti e garanzie dei contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio».