La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8043 del 29 marzo 2017 intervenendo in tema di accertamento con il cosiddetto “redditometro” ha affermato che qualora il tenore di vita del contribuente contrasta con il reddito dichiarato l’Agenzia delle Entrate è legittimata all’utilizzo del predetto strumento ed inoltre a carico del contribuente l’onere della prova risulta “rafforzato”

La vicenda ha visto come protagonista un contribuente a cui l’Amministrazione finanziaria, in considerazione dell’alto tenore di vita tenuto dalla sua famiglia e macroscopiche incongruenze con i redditi dichiarati, notificava un avviso di accertamento. Avverso, tale atto impositivo, veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure respingono il ricorso del contribuente. Diversa sorte ha il ricorso avverso la sentenza della CTP proposto innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di secondo grado riformano la sentenza impugnata ritenendo sufficiente le prove proposte dal contribuente che giustificava il tenore di vita in funzione dello smobilizzo di investimenti.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione avverso la decisione della CTR sulla base di quattro motivi.Gli Ermellino accolgono le motivazioni del fisco evidenziando che in tema di accertamento del reddito complessivo netto determinato sinteticamente dall’Amministrazione finanziari in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’articolo 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

I giudici di legittimità, inoltre, chiariscono che “Non è sufficiente, pertanto la dimostrazione dell’esistenza di redditi in ipotesi derivanti dallo smobilizzo di investimenti, ma occorre anche un’indagine al fine di verificare se, sulla base degli elementi sintomatici in atti, i redditi oggetto del disinvestimento siano stati effettivamente utilizzati in funzione del mantenimento del tenore di vita.”

Pertanto per la Suprema Corte il contribuente deve allegare la documentazione che rende credibile l’assunto secondo cui i redditi oggetto del disinvestimento sono stati impiegati per vivere in maniera agiata.