La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8770 del 5 aprile 2017 intervenendo in tema di accertamento induttivo del valore della plusvalenza realizzata con la cessione della “licenza taxi” ha statuito che l’accertamento è nullo, qualora l’Agenzia delle Entrate si limita a rinviare a non meglio precisate “indagini di mercato svolte attraverso vari siti internet specializzati” ed in caso di motivazione “per relationem” gli atti richiamati devono essere allegati o riprodotti, altrimenti il contribuente non può difendersi adeguatamente.

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un avviso di accertamento induttivo per omessa dichiarazione del reddito da plusvalenza per la cessione della licenza di taxi, considerata come cessione d’azienda. Avverso l’atto impositivo il contribuente,  in quanto affermava che si era trattato di un cambio d’intestazione e la compravendita aveva avuto a oggetto solo il mezzo adibito a taxiadiva alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. Il fisco impugnava la decisione dei giudici della CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la decisione dei giudici di prime cure. L’Agenzia delle Entrate ricorreva, avverso la decisione dei giudici di appello, in cassazione.

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso prodotto dall’Agenzia delle Entrate.

Gli Ermellini hanno respinto il ricorso del fisco ritenendo l’atto impositivo carente di motivazione, proprio come sostenuto dalla Commissione Tributaria.

I giudici del palazzaccio hanno confermato il principio di diritto in base al quale “è invalido, per violazione dell’obbligo di motivazione, l’avviso di accertamento relativo all’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi, che operi un mero rinvio, per la determinazione del valore accertato, ‘ad indagini di mercato svolte attraverso vari operatori dell’informazione specializzati nel settore’, nonché ‘ad indagini poste da autorevoli quotidiani economici’, senza alcuna allegazione o specifica riproduzione dei documenti richiamati, trattandosi di una generica indicazione, che preclude al contribuente di potersene avvalere ai fini difensivi e al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di esaminare il merito della pretesa fiscale.”(Cass. n. 25946/2015)