La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8766 del 5 aprile 2017 intervenendo in tema di accertamento nei confronti di società di persone ha precisato alcuni aspetti in tema di litisconsorzio necessario pur essendoci state distinte sentenze, per società e soci, con successivi distinti ricorsi, vista la evidente connessione, la Corte di Cassazione disponeva la riunione, ex art. 274 cpc.
Nel processo tributario il litisconsorzio è normato dall’art. 14 del D.Lgs. 546/92, il quale statuisce che “Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”. Pertanto il litisconsorzio sussiste ogniqualvolta l’oggetto del ricorso, o dell’appello, concerne in modo inscindibile più soggetti, ossia se il ricorso o l’appello deve essere proposto congiuntamente da o nei confronti di più soggetti.
Il contenuto del comma 1 dell’articolo 14 è mutuato dall’art. 102 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che quando l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, tanto che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi, tutti i legittimi contraddittori devono essere parti nello stesso processo. Laddove per inscindibilità tra più soggetti si intende la necessità di una presenza in giudizio di una pluralità di soggetti, i quali, comunque, costituiscono un’unica parte processuale.
La vicenda ha riguardato una verifica fiscale, durante la quale tra le altre veniva accertato l’utilizzo di fatture fittizie, eseguita nei confronti di una snc a seguito del quale venivano notificati avvisi di accertamenti sia alla società che ai soci. I contribuenti avverso tali atti impositivi proponevano ricorso alla Commissione Tributaria che sia in primo che in secondo grado respingeva le doglianze dei contribuenti
I ricorrenti avverso la decisione dei giudici di appello proponevano ricorso in cassazione lamentando la mancata riunione dei processi nelle fasi di merito e la loro conseguente nullità per violazione del litisconsorzio necessario.
Per la Corte di Cassazione il motivo di impugnazione non era fondato. Pur premettendo, infatti, che la consolidata giurisprudenza della medesima Corte ha ritenuto che l’unità dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle medesime, comporta che il ricorso riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, con la conseguenza che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, i giudici di legittimità rilevano tuttavia che, nella fattispecie in esame, pur in mancanza di trattazione formalmente congiunta, i ricorsi proposti dalla società e dai soci erano stati decisi, sia in CTP che in CTR, nella stessa udienza e dinanzi al medesimo collegio.
Per i giudici del palazzaccio i diversi procedimenti, pur formalmente separati, erano stati decisi in un unico contesto e come un’unica causa, come anche dimostrato dal fatto che la motivazione delle sentenze relative ai soci aveva fatto espresso rinvio a quella relativa alla società, rilevandosi che la determinazione del reddito di partecipazione discendeva direttamente dalla definizione di quello della società.
Per i giudici di legittimità, nel caso di specie, i presupposti per ritenere applicabile il principio di diritto “espresso da questa Corte nella sentenza n.3830/2010 (e successivamente seguito da numerose altre pronunce), secondo il quale, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse risulta caratterizzata da”:
- identica “causa petendi” dei ricorsi introduttivi;
- simultanea proposizione;
- trattazione unitaria dei processi innanzi ad entrambi i giudici di merito;
- procedimento decisionale unitario ed identità sostanziale delle decisioni.
Pertanto nella vicenda esaminata non esiste la nullità del giudizio quando la trattazione delle cause nei gradi di merito risulti essere stata solo formalmente disgiunta e comunque oggettivamente simultanea, senza pregiudizio del diritto di difesa delle parti e con esclusione di ogni possibilità di contrasto tra giudicati.