La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9799 del 19 aprile 2017 intervenendo in tema di legittimità della cartella di pagamento ha affermato che è illegittima la cartella di pagamento che non riporta il tasso e i giorni utilizzati per il calcolo degli interessi pretesi.

La vicenda ha riguardato alcuni contribuente a cui veniva notificata la cartella di pagamento per interessi erano stati liquidati a seguito della sentenza della Commissione Tributaria. I contribuenti impugnavano la cartella esattoriale  lamentando la mancanza di qualsiasi riferimento al tasso ed alla decorrenza, sicché la cartella era da considerarsi priva di motivazione.

La commissione tributaria provinciale, adita, accoglieva il ricorso. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto appello e la commissione tributaria regionale accoglieva le doglianze del fisco sul rilievo, che la cartella facesse riferimento alla sola sentenza n. 40/2/04 della CTP, i contribuenti erano nella condizione di contestare la pretesa tributaria sia perché l’agenzia aveva inviato un fax, prima dell’emissione della cartella, con cui li aveva informati dello sgravio parziale della cartella inerente l’imposta di successione e dell’iscrizione a ruolo della residua somma dovuta per interessi, sia perché l’Ufficio, costituendosi in giudizio, aveva chiarito quali fossero i termini del calcolo degli interessi.

I contribuente impugnavano la sentenza di appello con ricorso per Cassazione fondato su tre motivi.

Gli Ermellini accolgno il ricorso dei contribuenti evidenziando che: dalla sentenza impugnata si evince che la cartella riferita al pagamento degli interessi conteneva il solo riferimento alla sentenza n. 40/2/04 della CTP di Varese ma mancava qualsiasi riferimento al tasso ed alla decorrenza per cui qualora la cartella esattoriale, non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Cass. n. 26330 del 16/12/2009 ).

Nel caso di specie, mancando l’indicazione del tasso e della decorrenza, i contribuenti non sono stati posti nella condizione di calcolare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall’agenzia sulla base della somma dovuta a titolo di imposta di successione secondo la sentenza 40/2/04 della CTP di Varese.