La Corte di Cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 18924 del 20 gennaio 2017 intervenendo in tema di reati tributari ha affermato che il prestanome risponde insieme all’amministratore di fatto dei reati tributari, posti in essere da quest’ultimo,  salvo che non dimostri di essere privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione dell’impresa.

Per cui il cosiddetto “prestanome” qualora non venga messo a conoscenza delle decisioni della società, né può opporsi ad esse, manifestando tutta la propria impotenza e soggezione alle scelte di altre persone non dovrebbe correre alcun rischio. Diversamente, il soggetto “prestanome” che in qualche modo partecipa alla vita della società e, pur conoscendo le scelte illecite commesse da altri non si dissocia e non rinuncia alla carica, resta responsabile insieme all’amministratore di fatto.

La vicenda ha riguardato un soggetto che ricopriva formalmente la carica di amministratore, ma in realtà la gestione della società era di un’altra persona, che in seguito ad un’indagine svolta dalla Guardia di Finanza che aveva portato all’emersione di una frode fiscale, riconducibile al fenomeno delle “frodi carosello” veniva indagato per reati tributari.

Per i giudici di legittimità, investiti dal ricorso proposto dall’imputato,  muovendo dal criterio funzionalistico in forza del quale il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere sulla qualifica formalmente rivestita, l’irrilevanza dell’etichetta per privilegiare il concreto espletamento della funzione e la conseguente equiparazione degli amministratori di fatto a quelli formalmente investiti della carica ed in considerazione del principio secondo cui ai fini delle responsabilità penali e fiscali non conta tanto ciò che risulta dai documenti (ossia la fittizia intestazione della qualifica di amministrazione), ma il dato di fatto, ossia l’effettiva provenienza delle scelte aziendali.

La responsabilità, infatti, è «personale» e non può che ricadere sull’autore effettivo dell’illecito penale o tributario, anche se questi, dalle carte, non riveste alcuna carica. Tale interpretazione è confermata dal codice civile che, per i reati societari, dispone l’equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge, di chi esercita in materia continuativa e significativa i poteri inerenti alla qualifica o funzione. Benché la norma si riferisce soli ai reati societari, secondo la Corte va estesa anche ad altri settori dell’ordinamento. Dunque l’autore principale del reato resta sempre l’amministratore di fatto.

Per quel che concerne la responsabilità del “prestanome” in base all’articolo 40 c.p. «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». Per cui la responsabilità del prestanome viene esclusa quando gli viene preclusa ogni possibilità di controllo o ingerenza.