La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n.27698 depositata il giorno 11 dicembre 2013 intervenendo in tema di detrazione IVA ha statuito che è legittimo il recupero dell’IVA di rivalsa detratta da un soggetto passivo che abbia acquistato immobili in virtù di un contratto poi risolto per inadempimento del venditore, in mancanza della registrazione della variazione conseguente alla risoluzione nel registro delle fatture, al fine di neutralizzare la detrazione in precedenza operata. 

La vicenda ha riguardato una società che ha acquistato tre appartamenti versando metà del prezzo in contanti e la restante parte in gioielli. La venditrice, un’altra società, non contabilizzava la vendita né versava all’Erario l’IVA regolarmente corrisposta dall’acquirente. In seguito la compravendita si risolveva per inadempimento del venditore, ma l’acquirente non registrava la variazione dell’imposta, procedendo comunque a detrarre l’IVA. A seguito di controllo fiscale l’Amministrazione finanziaria venendo a conoscenza di tale circostanza provvedeva ad emettere e notificare un avviso di accertamento per il recupero dell’imposta.
La società contribuente impugnò l’atto impositivo inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale  i cui giudici respingevano il ricorso del ricorrente. Il contribuente impugnò la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado escludendo il diritto di detrazione per la mancanza dell’emissione e della registrazione della nota di variazione dell’iva.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure, per il tramite del proprio difensore, il contribuente propose ricorso, basato su tre motivi di censure, alla Corte Suprema.Gli Ermellini hanno respinto il ricorso della società. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato la censura con cui la società cessionaria ha negato la sussistenza dell’obbligo di emettere una nota di accredito perché, a suo dire, è sul cedente che emetta una nota di accredito nei confronti del cessionario che sorge l’obbligo di registrare tale nota, provvedendo al necessario e conseguente versamento dell’IVA che risulti dovuta a debito.I giudici del Palazzaccio hanno affermato che l’acquirente era “tenuta ad apportare nei propri registri la variazione conseguente all’annullamento del contratto, con relative conseguenze anche sull’Iva”. L’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che “se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25. Il cessionario o committente che ha già registrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”. Nel caso di specie, afferma la S.C., in cui la società venditrice, pur esponendo l’IVA in fattura, non ha provveduto a versarla all’Erario, s’impone una particolare cautela, volta a evitare il rischio di perdita di gettito fiscale.