INPS – Messaggio 13 giugno 2018, n. 2378
Articolo 21, comma 10, del d.lgs n. 150/2015. Indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego
L’art. 21, comma 10, del d.lgs n. 150/2015 ha disposto che i Centri per l’Impiego sono tenuti a dare comunicazione, sia all’Anpal che all’Inps, delle sanzioni adottate nei confronti dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito nei casi di violazione degli obblighi sanciti dai commi 7 e 8 del succitato articolo.
Con la nota n. 7122 dell’11 giugno 2018, che si allega al presente messaggio, l’Anpal ha reso noto che, nelle more dell’entrata in funzione della procedura informatizzata disponibile sul proprio portale, i provvedimenti sanzionatori dei Centri per l’impiego, comprensivi di eventuali allegati a supporto, saranno trasmessi all’Anpal e alle sedi Inps competenti mediante posta elettronica certificata, per gli adempimenti conseguenti.
Allegato
ANPAL – Nota n. 7122 dell’11 giugno 2018