La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 38042 depositata il 13 settembre 2019 intervenendo in tema di reati per indebita composizione ha statuito che l’indebito risultato della condotta fraudolenta, ossia l’omesso versamento delle somme dovute, riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non già, in assenza di pertinenti specificazioni, inadempimenti di altro genere dei quali l’intero testo normativo non si occupa per cui il reato di cui all’articolo art. 10- quater d. lgs. n. 74 del 2000 sanziona le sole indebite compensazioni, superiori ai 50 mila euro, relative ai soli debiti fiscali, con la conseguente esclusione delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

La vicenda, trattata dalla Corte, riguardava il decreto di sequestro preventivo, avverso il quale gli imputati avevano presentato ricorso, emesso a seguito della contestazione per indebita compensazione che aveva incluso nel profitto confiscabile anche le somme dovute in relazione agli obblighi per contributi previdenziali e assistenziali. Infatti il contribuente, nel caso di specie, aveva proceduto alla indebita compensazione oltre che dei debiti tributari anche dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

I giudici di legittimità richiamano, oltre alla sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2018, la sentenza della stessa Corte n. 8689 del 2019 in cui viene affermato che “Infatti, viene delineata una struttura asimmetrica dell’art. 10 -quater e la si qualifica come compatibile con la ratio complessiva del citato decreto, in quanto esso è diretto a sanzionare le violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e, dunque, prende in considerazione soltanto tali tipologie di tributi sul lato passivo, ma non anche su quello attivo, potendo così venire in rilievo, quale strumento per diminuire artificiosamente l’entità dell’imposta da versare, qualunque tributo o contributo che possa opporsi in compensazione secondo le disposizione dettate in materia.”

Gli Ermellini, nella sentenza in commento, ritengono che “proprio tale struttura asimmetrica, a parere dei giudici di legittimità, assevera l’impostazione per cui si ha un indistinto riferimento all’art. 17 del DLgs. 241/1997 in virtù della considerazione di tutti i crediti ivi contemplati in quanto idonei alla compensazione, mentre l’indebito risultato della condotta fraudolenta, ossia l’omesso versamento delle somme dovute, riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non già, in assenza di pertinenti specificazioni, inadempimenti di altro genere dei quali l’intero testo normativo non si occupa.

Questa lettura non è semplicemente coerente con la collocazione della fattispecie all’interno di un decreto legislativo, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma appare la sola in linea, sul piano sistematico, con le “disposizioni comuni” contenute nel Titolo terzo di tale corpo normativo, che, quando specificano gli importi dovuti così come presi in considerazione dalle previsioni incriminatrici, si confrontano unicamente con debiti tributari e imposte evase.

A tal proposito risultano particolarmente indicative le disposizioni contenute nell’art. 13 comma 1 del DLgs. 74/2000 che, riferendosi indistintamente alle fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, disciplinano la speciale causa di non punibilità del pagamento del debito tributario in termini che non possono avere alcuna compatibilità con obblighi come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali (ossia con quei debiti che potrebbero rappresentare i soli ai quali riferire il mancato pagamento che vale a integrare il reato di indebita compensazione). Proprio tale parificazione fra le tre fattispecie appena richiamate appare una conferma del fatto che viene punito sempre e solo l’omesso versamento delle succitate imposte”