La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società sottoposta a verifica fiscale che aveva esibito parzialmente la documentazione richiesta pur avendo avuto un comportamento collaborativo e propositivo al fine di contribuire ad una ricostruzione completa del volume di affari dell’azienda e che durante il trasferimento da una sede all’altra, parte della documentazione sarebbe andata persa. Inoltre non era stato comunicato la sede dove erano custodite le scritture contabili.
L’amministratore della società veniva denunciato per il reato di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, occultamento e distruzione delle scritture contabili, e veniva condannato in entrambi i due gradi di giudizio. In particolare la Corte di Appello aveva evidenziato che l’imputato non ha mai indicato “diverso luogo ove siffatta documentazione era stata trasferita ed era, pertanto, custodita, in ciò evidenziando non solo la sua volontà di non esibirla all’esame dei verificatori, ma anche quello di sottrarla, attraverso il suo trasferimento in luogo ignoto rispetto ai luoghi ove la stessa ordinariamente deve essere tenuta, all’esame di costoro.”
Avverso la decisione dei giudici di appello l’imputato presentava ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare riteneva da un lato la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, determinata dall’atteggiamento collaborativo tenuto durante la verifica, dall’altro, l’omesso accertamento dell’esistenza delle scritture contabili.