La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39333 depositata il 25 settembre 2019 intervenendo in tema sequestro preventivo conseguente al reato di cui all’articolo 10-quater del d.lgs. 74/2000 ha statuito che il contribuente concorre nel reato di indebita compensazione anche qualora non abbia curato direttamente la predisposizione del modello di pagamento, si è disinteressato di conoscere la natura dei crediti utilizzati.

In altri termini il contribuente concorrere nel reato di indebita compensazione commesso dal proprio commercialista purché lo stesso sia consapevole della frode oppure nel caso di «disinteresse» o inerzia sulle modalità di estinzione dei propri debiti, tale comportamento è di per sé sufficiente ad escludere la buona fede e confermare la sua responsabilità.

La vicenda ha riguardato un imprenditore il quale era stato accusato, in concorso con i professionisti che lo assistevano, del reato di indebita compensazione. Il Gip disponeva, nel corso delle indagini preliminari, disponeva il sequestro preventivo nei confronti del contribuente. L’accusato avverso il provvedimento di sequestro preventivo promuoveva ricorso al Tribunale del riesame, i cui giudici rigettarono le doglianze del ricorrente.

Avverso la decisione del Tribunale l’imputato proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico articolato motivo.

Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile il ricorso dell’imputato. In particolare, secondo i giudici di legittimità, il Tribunale del riesame il contribuente aveva in definitiva ottenuto la compensazione – nella più totale e sospetta inerzia personale, ed in apparenza senza provvedere ad alcun tipo di reazione ovvero di controllo – di un debito fiscale di quasi 700.000 euro con un importo pressoché corrispondente di crediti certamente inesistenti.

Inoltre i giudici del palazzaccio hanno puntualizzato  che In ogni caso, peraltro, vero è anche che, a tal fine ed in sede di controllo sui presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, il tribunale del riesame deve verificare non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato