La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44515 depositata il 31 ottobre 2019 intervenendo in tema di reati per omessi versamenti di tributi ha ribadito che “il pagamento del debito tributario, da effettuarsi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (ovvero entro lo stesso termine ultimo previsto per richiedere il rito speciale), in via radicale e pregiudiziale, causa di non punibilità dei reati ex artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, lo stesso non può logicamente, allo stesso tempo, per queste stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimità di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili”

La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una srl, il quale non aveva provveduto al pagamento integrale dell’IVA, oltre il limite di punibilità. L’imputato aveva proceduto alla rateizzazione del debito tributario. Tale modalità di pagamento è esclusa sia dalle specifiche ipotesi di non punibilità previste dal comma 3 dell’articolo 13 comma 3, sia da quelle ipotesi contemplate dall’articolo 13-bis.

Gli Ermellini hanno confermato che ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, per  i reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater il pagamento integrale del tributo omesso e delle relative sanzioni pecuniarie ed interessi, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie ivi compreso il ravvedimento operoso, estingue i reati.

Inoltre, i giudici del palazzaccio hanno puntualizzato che l’estinzione del debito tributario, a seguito dell’integrale pagamento come sopra indicato, non può al contempo rappresentare causa di non punibilità e di applicazione della speciale attenuante.

“Sicché, o l’imputato provvede, entro l’apertura del dibattimento, al pagamento del debito, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilità, ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilità di richiedere ed ottenere l’applicazione della pena per i medesimi reati” (Cassazione sentenza n. 38684/2018).

In altre parole, l’estinzione del debito tributario non può al contempo rappresentare causa di non punibilità e di applicazione della speciale attenuante.

I giudici di legittimità, infine, affrontando la questione sulla rilevanza della crisi di liquidità nelle ipotesi di reato per omesso versamento, hanno ribadito che occorre produrre la prova che il contribuente si sia trovato nell’impossibilità di reperire le economiche e finanziarie necessarie per adempiere puntualmente agli obblighi tributari. È necessario, per  poter essere esclusa la punibilità, oltre al fatto che l’imprenditore si sia attivato per fronteggiare la crisi con idonee misure da valutarsi in concreto, che sia provato “che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie per consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale”. (in tal senso, v. Cass. Pen. 12/1/2014, n. 2614;  Cass. Pen. 4/2/2014, n. 5467; Cass. 13/9/2013, n. 37528)