La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27826 depositata il 30 ottobre 2019 intervenendo in tema di prescrizione del rimborso tributario ha riaffermato il principio di diritto secondo cui in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall’art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: la prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all’Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all’esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero “invito” rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice” 

La vicenda ha riguardato i soci di una società a responsabilità limitata in liquidazione che avevano sollecitato, con istanza nel 2010, il credito derivante dalla dichiarazione dei redditi del 1997. Alla richiesta presentata dai socie della srl in liquidazione l’Agenzia delle Entrate rispose con il diniego ritenendo ormai prescritto il diritto al rimborso. Avverso il diniego dell’Amministrazione finanziaria i contribuenti proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici rigettarono le doglianze dei ricorrenti, in quanto, trattandosi di prescrizione decennale, la stessa iniziava a decorrere dal  giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere. Avverso la decisoone della CTP i ricorrenti presentarono ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello in riforma della decisione impugnata, accolsero le doglianze dei ricorrenti evidenziando che nel caso in cui il contribuente avesse indicato nella dichiarazione dei redditi un credito di imposta, non occorreva alcun altro adempimento, ma doveva solo attendere che l’amministrazione esercitasse il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dall’art. 36 bis del d.p.r. 600/1973.

Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Amministrazione finanziaria precisando che “in tema di rimborso d’imposta, non è previsto – né dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, né da altre disposizioni – l’onere dell’Amministrazione finanziaria di svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui è stato esposto il credito, sicché, anche in assenza di accertamenti nei termini di legge, non si consolida l’asserito diritto del contribuente “.