La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29183 depositata il 12 novembre 2019 intervenendo in tema di accertamento con adesione ha riaffermato che “la presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione comporta solo la sospensione per giorni novanta del termine per l’impugnazione dell’accertamento dalla data di presentazione dell’istanza, senza che tale sospensione sia collegata alla effettiva conclusione della procedura nel termine, (art.6, comma 3, d. Lgs. n.218/1997); quindi va ricordato l’accordo di definizione, ove raggiunto, va formalizzato mediante la redazione di un duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato (art.7, d. Lgs. n.218/1997). All’esito, il contribuente deve provvedere a versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui sopra (art.8, d. Lgs. citato). Inoltre, per espressa previsione normativa (art.6, comma 4, ultima parte d. Lgs. cit.) l’avviso di accertamento perde efficacia solo all’atto del perfezionamento della definizione, espressamente conseguente al versamento delle somme dovute”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui, a seguito di controlli l’Agenzia delle Entrate, veniva notificato un avviso di accertamento. Veniva attivata la procedura di cui cui al d. Lgs. n. 218 del 1997, dando corso al contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria. La procedura di accertamento con adesione si concludeva con la sottoscrizione dell’atto di adesione al quale però non seguiva, nel termine di venti giorni, il versamento delle somme dovute dal contribuente. L’Agenzia delle Entrate procedeva alla iscrizione a ruolo delle somme accertate con conseguente notifica della cartella di pagamento al contribuente. Avverso tal cartella, il contribuente, proponeva ricorso di fronte alla CTP. I giudici di prime cure rigettavano il ricorso del contribuente. Avverso tale decisione veniva proposta, dal contribuente, ricorso alla Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici confermavano la sentenza impugnata.
Il contribuente avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso hanno confermato l’orientamento secondo cui qualora non venga versato l’importo dovuto o della prima rata il contribuente mantiene comunque intatto il diritto al ricorso, sempre che siano ancora pendenti i termini, 60 giorni dalla notifica oltre gli eventuali novanta giorni di sospensione derivanti dalla domanda di adesione.
Inoltre a fronte della mancata comunicazione degli importi dovuti a titolo di imposte, è onere del contribuente sollecitare l’Ufficio a far pervenire tali dati; in difetto è onere del contribuente (salve altre eventuali responsabilità dell’Ufficio e dei suoi funzionari) impugnare l’avviso di accertamento di fronte alla CTP onde impedire il consolidamento della pretesa per mezzo delle definitività del medesimo.