La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31479 depositata il 3 dicembre 2019 intervenendo in tema di notifiche ha statuito che “l’attivazione del servizio “seguimi” non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, né l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio ai sensi della lett. d) dell’art. 60 citato, difettando i requisiti formali prescritti dalla citata disposizione.

La notificazione degli avvisi di accertamento, dunque, è stata compiuta in violazione dell’art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973, né può reputarsi sanata dal raggiungimento dello scopo in mancanza di elementi atti a far ritenere che i plichi siano stati comunque consegnati.”

La vicenda ha riguardato  un contribuente a cui veniva notificata una cartella di pagamento per il pagamento di sanzioni in materia di IVA contestate alla società di persone di cui il contribuente era legale rappresentante e considerato alla stregua di autore materiale dell’illecito.

Gli avvisi di accertamento, dapprima inviati al domicilio fiscale del contribuente, sono stati restituiti con la scritta “seguimi” e che l’Agenzia ha quindi provveduto ad un successivo inoltro degli stessi al nuovo indirizzo, in un comune diverso rispetto a quello dove si trovava il domicilio fiscale del destinatario.

Avverso tali atti il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale lamentando che che gli avvisi di accertamento, atti prodromici all’emissione della cartella, non gli erano stati notificati. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze del ricorrente annullando la cartella di pagamento. Avverso la decisione della CTP l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accolsero il ricorso dell’Amministrazione. Il contribuente impugnava la sentenza emessa dai giudici di appello con ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

Gli Ermellini sono stati chiamati a verificare la violazione egli artt. 139 c.p.c. e 60 del DPR 600 del 1973 in riferimento sia alla notificazione degli avvisi di accertamento eseguita in un luogo diverso dal domicilio fiscale, sia in ordine al perfezionamento dell’atto impositivo che non si esaurisce nell’emissione dello stesso ma presupponendo una sua valida notificazione.

Per i giudici di legittimità sono fondate le doglianze del contribuente in quanto l’attivazione del servizio “seguimi” non ha alcun valore giuridico ai fini delle notificazioni e l’indirizzo indicato come recapito postale non può, ai sensi dell’articolo 60 del DPR 600/73, costituire domicilio fiscale. Inoltre, come evidenziato dalla Corte, il servizio di natura contrattuale il cui fine è di far pervenire la corrispondenza, diversa dagli atti giudiziari, all’indirizzo indicato dal richiedente.

Inoltre, per i giudici del palazzaccio, non trova applicazione l’istituto della sanatoria per il raggiungimento dello scopo mancandone i requisiti.