La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33547 depositata il 18 dicembre 2019 intervenendo in tema di assoggettabilità ad IRAP del reddito derivante dall’esercizio di arte e professioni ha affermato che “si ha sussistenza dell’autonoma organizzazione allorquando il contribuente si avvalga “in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive»
La vicenda ha riguardato un cardiologo a cui veniva notificata una cartella di pagamento relativa all’IRAP che il contribuente impugnava negando di disporre di una autonoma organizzazione. La controversia giunge inanzi alla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 23599 del 2016 cassava la sentenza impugnata dal professionista rinviando alla Commissione Tributaria Regionale che doveva riesaminare il ricorso sulla base del principio secondo cui “l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc..”, cosicché è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista … ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale”
Inoltre i giudici del palazzaccio hanno precisato come siano intervenute ulteriormente le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.9451/2016) statuendo la sussistenza dell’autonoma organizzazione allorquando il contribuente, oltre agli altri elementi individuanti, si avvalga “in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”
Pertanto, nel rigettare il ricorso del professionista, i giudici di legittimità affermano che l’Irap colpisce l’incremento potenziale dato dai mezzi e dall’apporto di terzi e non il valore dell’autoproduttività. Nel caso esaminato dalla Corte il cardiologo aveva ammesso di essersi avvalso di un dipendente, al quale è stata versata la somma di 22.140 euro lordi, il quale, oltre a svolgere mansioni di segreteria, disponeva della qualifica di ingegnere informatico e aveva la funzione di informatizzare la segreteria, occupandosi altresì della manutenzione ordinaria dell’hardware e del software, con il che da un lato si afferma che l’ingegnere informatico svolgeva funzioni ulteriori rispetto a quelle di segreteria e dall’altro che non era certo adibito a funzioni meramente esecutive, dovendo provvedere alla funzione, particolarmente delicata.