La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 37532 depositata l’ 11 settembre 2019 intervenendo in tema confisca per omissione della presentazione della dichiarazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 ha riaffermato che “in tema di reati tributari, che la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento anti-doveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale”
La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata accusato del reato di cui all’articolo 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il contribuente aveva preparato e consegnato la documentazione contabile al proprio commercialista e lo stesso non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP.
Lo stesso veniva riconosciuto colpevole per il predetto reato di omessa presentazione della dichiarazione dai giudici del Tribunale con la relativa confisca per equivalente dell’importo evaso. L’imputato avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello. I giudici della Corte di Appello confermavano la sentenza impugnata. Il condannato proponeva ricorso in cassazione, avverso la decisione della Corte di Appello, fondato du due motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del ricorrente ritenendo nulla la sentenza che stabilisce la confisca a carico del contribuente qualora l’omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi è imputabile al commercialista.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione penale, con la sentenza 37532 dell’11 settembre 2019, stabilisce che la confisca a carico del contribuente è nulla se l’omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi è imputabile al commercialista. Ritenendo, i giudici di legittimità, che “il dolo specifico di evasione è integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo”
Per i giudici del palazzaccio, avevano errato i giudici di appello, nel ritenere il dolo specifico sarebbe stato comprovato dal fatto che non fossero stati interrotti i rapporti professionali con il commercialista non adempiente non assume nessuna rilevanza per la stessa Cassazione, in quanto tale condotta è successiva allo stesso inadempimento.
Infine per la Suprema Corte il conferimento dell’incarico ad un professionista della predisposizione e dell’invio telematico della dichiarazione dei redditi non fa venir meno la responsabilità penale del contribuente per il reato di omessa dichiarazione.