La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 18514 del 13 aprile 2017 intervenendo in tema di applicazione delle misure cautelari con riferimento ai reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza e di aggiotaggio ( art. 2637 e 2638 c.c.).
La vicenda ha come protagonista un ex direttore generale di un istituto di credito accusato di condotte tipiche dell’aggiottaggio per il quale il G.I.P. con ordinanza procedeva ad applicare le misure cautelari.
La contestazione delle condotte riguardavano il compimento di artifizi idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, e nell’aver occultato informazioni vere o fornito informazioni false all’autorità preposta alla Vigilanza. Nel caso di specie, nella qualità di dirigente della Veneto Banca, l’imputato avrebbe ideato e realizzato una serie di operazioni tra loro collegate, consistenti nel finanziare alcuni clienti della medesima banca affinchè fossero acquistate azioni emesse dal medesimo istituto di credito. L’operazione complessivamente offriva al pubblico un’immagine di solidità patrimoniale dell’istituto ben maggiore di quella effettiva, idonea ad ingannare la platea dei risparmiatori e gli altri azionisti, rafforzando così in modo fraudolento la fiducia nel management dirigenziale. Inoltre, la creazione di questa situazione di patrimonio “virtuale” avrebbe consentito di fissare il sovrapprezzo delle azioni su valori assai elevati rispetto all’effettivo stato di salute dell’azienda determinando così il pericolo di una sensibile oscillazione dei prezzi degli stessi, che in effetti, al termine dell’operazione, crollava fragorosamente.