La Corte di Cassazione, sezione panale, con la sentenza n. 222 depositata l’ 8 gennaio 2020 intervenendo in tema di reato di dichiarazione fraudolente di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000 ha riaffermato che ai fini della configurazione del reato sono idonei i seguenti indici “il rapporto, sproporzionato, tra il numero ed il costo dei dipendenti rapportati agli importi corrispondenti al fatturato, la mancata azione in giudizio per riscuotere dai clienti il saldo delle fatture emesse”

La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una cooperativa accusato del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, al fine di evadere le imposte, indicato nella dichiarazione dei redditi elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni in parte inesistenti. L’imputato veniva condannato dal Tribunale per il reato ascritto. L’amministratore avverso la sentenza dei giudici di prime cure proponeva ricorso inanzi alla Corte di Appello. I giudici di secondo grado confermavano la sentenza impugnata confermando anche la confisca per equivalente pari all’importo dell’IVA evasa. L’imputato proponeva, avverso la sentenza di secondo grado, ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.

Gli Ermellini rigettano il ricorso precisando che costituisce una condotta del tutto illogica la circostanza per cui l’imprenditore non ponga in essere azioni dirette alla riscossione dei crediti per i quali siano scaduti i termini, considerando che tali crediti costituiscono la quasi totalità del proprio fatturato, che insieme ad altri indizi (come la sproporzione tra il numero dei dipendenti ed il fatturato) può essere sintomatica, in mancanza di elementi probatori,che dimostrino l’esistenza di tali operazioni, del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Inoltre i giudici di legittimità hanno ritenuta tale condotta “non solo sintomatica dell’inesistenza delle pretese creditorie, in quanto corrispondenti a servizi non eseguiti, ma anche del tutto illogica, perché entrambe le cooperative non avevano mai versato l’iva corrispondente alle fatture emesse nell’anno 2010 e, dunque, avrebbero dovuto agire per la riscossione dei crediti per onorare i propri debiti fiscali, se le operazioni sottostanti fossero state effettivamente svolte”

Sono emersi  ulteriori indizi di anomalia, quali:

  • l’assenza di capacità produttiva e lavorativa delle società emittenti le fatture;
  • il fatto di non aver sostenuto costi per prodotti o materiale;
  • l’assenza di beni strumentali.