La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3735 depositata il 14 febbraio 2020 intervenendo in tema di accertamento fiscale e di responsabilità solidale del socio di una società a ristretta base societaria cancellata dal registro imprese senza liquidazione ha riaffermato che ai sensi dell’art. 2495 comma 2 cod. civ., dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese, i creditori insoddisfatti possono far valere i propri crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, si che, in via generale, l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ove il socio sia limitatamente responsabile per i debiti sociali e che, pertanto, normalmente è il creditore sociale tenuto a provare che l’importo preteso sia di ammontare uguale o superiore a quello riscosso dal socio, in quanto la percezione di una quota dell’attivo sociale assurge ad elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio;” 

La vicenda ha riguardato il socio accomandante di una società in accomandita semplice, che era stata cancellata dal registro delle senza liquidazione, nei cui confronti era stata notificata una cartella di pagamento per il pagamento delle imposte non versate dalla società. La cartella veniva notificata al socio in quanto era stata ritenuta coobbligata con quest’ultima società. Avverso tale atto il socio proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici respingevano le doglianze. Il contribuente proponeva ricorso, avverso la decisione della CTP, alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accolsero le doglianze della ricorrente. Avverso tale decsione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria precisando che il credito azionato è un’obbligazione tributaria, fatta valere nei confronti della contribuente quale socia di una società a ristretta base sociale e che in deroga alla giurisprudenza formatasi in ordine all’applicazione dell’art. 2495 comma 2 cod. civ., è da ritenere ammissibile la presunzione di attribuzione al socio di utili conseguiti dalla società di appartenenza, in quanto la ristrettezza dell’assetto societario implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale; ed è noto che detta presunzione, legittima ai sensi dell’art. 39 comma 1 lettera d del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, essendo quest’ultimo tenuto a provare di non avere acquisito utili provenienti dalla società.

Pertanto, peri i giudici di legittimità, la società cancellata dal registro delle imprese senza essere stata mai posta in liquidazione e senza che sia stato mai approvato alcun bilancio finale di liquidazione legittima l’azione di riscossione nei confronti del socio.