La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 6926 depositata il 21 febbraio 2020 intervenendo in tema di reato per sottrazione fraudolente ha ribadito che “in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione”
La vicenda ha riguardato un contribuente, titolare di una ditta individuale, accusato di aver posto in essere al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e di interessi e sanzioni amministrative relativi a dette imposte alienava simulatamente o comunque compiva sugli stessi atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. Il contribuente a seguito dell’impugnativa, della decisione di primo grado, da parte del Procuratore Generale veniva, dalla Corte di Appello condannato per il reato di cui all’articolo 11 dlgs. 74/2000. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini annullano la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello. In particolare, i giudici di legittimità precisano e ribadito che “sarebbe in contrasto con il principio di legalità una lettura della norma che facesse coincidere il requisito della natura fraudolenta degli atti con la loro mera idoneità alla riduzione delle garanzie del credito, per cui in quest’ottica può essere ritenuto penalmente rilevante solo un atto di disposizione del patrimonio che si caratterizzi per le modalità tipizzate dalla norma, non potendosi in definitiva far coincidere la natura simulata dell’alienazione o il carattere fraudolento degli atti con il fine di vulnerare le legittime aspettative dell’Erario.”
Pertanto non è penalmente rilevante ai fini del reato di sottrazione fraudolente al pagamento delle imposte la condotta del contribuente, il quale dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento trasferisce alla moglie e ai figli il suo patrimonio dietro corrispettivo, congruo e reale, in denaro, in quanto ai fini della configurabilità del reato, non è sufficiente la semplice idoneità dell’atto a ostacolare l’azione di recupero del bene da parte dell’Erario, essendo invece necessario il compimento di atti che, nell’essere diretti a questo fine, si caratterizzino per la loro natura simulatoria o fraudolenta.
I giudici del palazzaccio evidenziano come “L’alienazione è simulata quando è finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale: quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) all’effettiva volontà dei contraenti.
Se invece il trasferimento del bene è effettivo, la condotta non può concretizzare l’atto simulato, ma deve essere valutato, esclusivamente quale possibile atto fraudolento.”