La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4987 depositata il 25 febbraio 2020 intervenendo in tema di responsabilità tributaria in operazioni societarie straordinaria ha ribadito che “In una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece l’art. 2506 bis cod.civ., comma 2, e art. 2506 quater cod.civ., comma 3, prevedono precisi limiti“
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata quale beneficiaria senza trasferimento di debiti, della scissone parziale di un’altra srl, veniva ritenuta dall’Agenzia delle Entrate soggetto titolare della legittimazione passiva in ordine alla obbligazione tributaria di cui alla cartella di pagamento. Avverso tale atto proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze della ricorrente. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione della CTP inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accoglievano parzialmente le doglianze dell’Agenzia delle Entrate affermando che “nel caso di scissione parziale in discussione, la responsabilità solidale della società beneficiaria sussiste nei limiti del patrimonio netto trasferito, a norma dell’art. 2506 bis cod.civ.”. La sentenza della CTR veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate con ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Amministrazione cassando la sentenza e decidendo nel merito. Per i giudici di legittimità “la responsabilità per i debiti tributari, relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione di scissione parziale, è regolata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, mediante aggiunta di un elemento specializzante rispetto alla omologa responsabilità riguardante le obbligazioni civili. Nei termini che, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla beneficiata, la disposizione normativa stabilisce che tutte le società partecipanti all’operazione, per i debiti tributari, rispondono non solo solidalmente ma altresì illimitatamente. Salvo, sempre, il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati.”
In particolare rileva che “in ambito tributario, l’istituto della responsabilità solidale riprende vigore secondo la regola generale di integralità e pariteticità di cui agli artt. 1292 e 2740 cod.civ e che la prevalenza della norma tributaria sul diverso principio desumibile dalla disciplina codicistica della scissione non determina alcuna violazione di ordine costituzionale”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10103 depositata il 17 aprile 2023 - In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, rispondono, ai sensi del d.p.r. 22 dicembre 1986, n.…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36863 depositata il 15 dicembre 2022 - Le sanzioni conseguenti all’omesso versamento delle ritenute sono collegate al tributo, «trattandosi di condotte comunque riferibili agli obblighi derivanti dalla condizione di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18310 depositata il 7 giugno 2022 - L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 giugno 2020, n. 11819 - Nella scissione societaria in ragione della continuità di rapporto, si è anche stabilito che la procedura di accertamento volta a far valere questa responsabilità solidale può essere svolta…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13004 depositata il 26 aprile 2022 - In materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20044 del 21 giugno 2022 - In materia di regime fiscale dei disavanzi derivanti da fusione o scissione di società, la disposizione intertemporale di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 344 del 2003, che…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…