La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5185 depositata il 26 febbraio 2020 intervenendo in tema di sanzione accessorie ha ribadito che “in tema di sanzioni amministrative, per violazione di norme tributarie, il d.lgs. n. 471/1997, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel d.lgs. n. 472/1997, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è inibita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione”

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui a seguito di verifica fiscale veniva contestato la mancata emissione dello scontrino fiscale con conseguente notifica dell’avviso di irrogazione accessoria di 15 giorni di sospensione dall’esercizio. Avverso tale atto la società proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze della contribuente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che rigettava l’appello dell’Ufficio. In particolare l’appello dell’Ufficio veniva ritenuto infondato, in quanto la contribuente si era attenuta a quanto indicato a pag. 6 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che escludeva l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio, nel caso della definizione agevolata di cui all’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997. Avverso la decisione della CTR, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione fondata su tre motivi.

Gli Ermellini accolgono le doglianze dell’Amministrazione finanziaria cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito. In particolare viene evidenziato che erra, la CTR, nel ritenere le stesse fuorvianti per la contribuente, atteso che, nelle stesse “Avvertenze”, come correttamente riportato dalla difesa erariale, viene chiarito che “la definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie, salvo il caso di recidività nella violazione degli obblighi di rilascio dello scontrino e ricevuta fiscale”, e dall’altro lato non considera che l’applicazione del principio di affidamento e buona fede non può essere, utilmente, invocato di fronte, come nel caso di specie, ad aspetti vincolati della normativa tributaria, poiché ciò comporterebbe la violazione di fondamentali principi di valenza costituzionale, attinenti all’indisponibilità della obbligazione tributaria.

Pertanto, i giudici di legittimità, ribadiscono che la sanzione accessoria, di cui al comma 2 dell’articolo 12 del d.lgs. n. 471/1997, della sospensione dell’esercizio dell’attività nel caso di violazione dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale è legittimamente irrogata anche qualora il contribuente provveda al pagamento della sanzione principale con l’istituto della definizione agevolata di cui al comma 3 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 472/1997.