La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5428 depositata il 27 febbraio 2020 intervenendo in tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione ex art. 90, co. 8, della Legge n. 289 del 2002 ha ribadito che “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori”
La vicenda ha riguardato un contribuente esercente l’attività di vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione con stazione di servizio a cui veniva notificato un avviso di accertamento di un maggior reddito a seguito del disconoscimento, perché non inerenti ed antieconomici, dei costi di sponsorizzazione. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze della ricorrente. La decisione, impugnata dall’Amministrazione Finanziaria, veniva confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso ribadendo il consolidato orientamento della stessa Corte ed il contenuto del comma 8 dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002, il quale prevede che «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Pertanto, i giudici di legittimità, hanno precisato che la sopra indicata norma ha introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo, una presunzione legale assoluta, per cui non è possibile recuperale a tassazione per mancanza di inerenza, circa la natura pubblicitaria di tali spese, a condizione che:
a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.