La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3394 depositata il 12 febbraio 2020 intervenendo in tema di notifica di atti processuali non andati a buon fine ha ribadito che ” In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 codice procedura civile, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.”
La vicenda ha riguardato un istituto di credito che aveva con separate istanze chiesto il rimborso della maggiore IRAP, versata cautelativamente rispetto a quella dovuta. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, la contribuente proponeva due distinti ricorsi rispettivamente per ognuna delle due istanze presentate e relative a periodi di imposta differenti. La Commissione Tributaria Provinciale adita accoglieva le doglianze della contribuente. Avverso tale decisione l’Amministrazione Finanziaria proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermavano la sentenza impugnata. Avverso la decsione della CTR l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso. Preliminarmente ritengono che l’eccezione d’inammissibilità, della contribuente, del ricorso, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. non fondata in quanto malgrado nel ricorso siano riprodotti, con la tecnica del «copia e incolla», gli atti del giudizio di merito, ciò che ne appesantisce la lettura, tuttavia, superate queste interpolazioni, si intravede un certo, sufficiente sforzo di sintesi e di selezione dei fatti salienti della vicenda processuale.
Infine per i giudici del palazzaccio con il principio di diritto sopra indicato hanno statuito un termine decadenziale per le notifiche di atti processuali non andati a buon fine per ragioni non imputabili al notificante pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c. p. c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.