La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3657 depositata il 13 febbraio 2020 intervenendo in materia di compenso dell’organo amministrativo di società di capitale limitata ha affermato che “la rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto.”

La vicenda ha visto protagonista l’ex amministratore di una s.r.l. che aveva proposta la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dei compensi che le sarebbero spettati quale amministratrice della società. Il Tribunale adito rigettava sia le domande principali, volte ad ottenere la condanna della convenuta stessa, socio e consigliere di amministrazione della società, al risarcimento dei danni per lo svolgimento di attività in concorrenza, sia la domanda riconvenzionale. La Corte di Appello confermava la decisione del Tribunale. Per i giudici di appello la mancata richiesta del compenso aveva il significato di una rinuncia, ovvero di un’accettazione della proposta di gratuità dell’attività di amministratore implicita nella mancata previsione della relativa posta nei bilanci di esercizio. Avverso la decisione di appello l’ex amministratore proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini nell’accogliere la prima doglianza del ricorrente hanno evidenziato, come affermato dalle SS.UU., che “l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni è legato alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c., per cui nelle società di capitali deve considerarsi legittima la clausola statutaria che preveda la gratuità dell’incarico.”

Inoltre per i giudici di legittimità il “venir meno del diritto dell’amministratore al compenso può però discendere anche dalla rinuncia dell’interessato”, precisando che la “rinuncia non deve essere necessariamente espressa: essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.”

Per cui nell’ipotesi di rinuncia tacita “affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l’onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell’altra.” Occorre nell’ipotesi della rinuncia tacita un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto.