La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7267 depositata il 16 marzo 2020 intervenendo in tema di nullità insanabile della notifica ha ribadito che la “notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza “aliunde” che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione”

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un preavviso di fermo amministrativo del motociclo per il mancato pagamento di cartella di pagamento. Avverso tale atto il contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici rigettavano le doglianze del ricorrente. Il contribuente impugnava la decisione della CTP inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermavano la sentenza impugnata. Avverso la decisione della CTR il contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

Gli Ermellini accolgono il terzo motivo. Infatti i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’atto prodromico al preavviso di fermo amministrativo fosse affetto da nullità insanabile della notifica per essere stata eseguita nelle mani di un familiare non più convivente, come provato dalla produzione del certificato storico.

Per cui, secondo i giudici del palazzaccio, deve essere annullato il preavviso di fermo amministrativo per nullità non sanabile della notifica,  neppure per raggiungimento dello scopo, della cartella di pagamento prodromica notificata a mani di un familiare ormai non più convivente con il debitore destinatario dell’atto.