La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4040 depositata il 18 febbraio 2020 intervenendo in tema di agevolazioni fiscali per la “prima casa” ha statuito che la “nullità per difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni per le imposte di registro, ipotecaria e catastale (in ordine alla permuta), con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, dal momento che la motivazione dell’atto faceva testuale riferimento a “controlli d’ufficio effettuati”, le cui risultanze non erano state allegate, né erano precedentemente note ai contribuenti, né erano state riprodotte nell’avviso stesso.”

La vicenda ha riguardato i contribuenti a cui venivano notificati due avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva, dapprima, revocato l’agevolazione prima casa, stante il carattere “di lusso” dell’immobile compravenduto e, quindi, revocato anche le agevolazioni connesse al mutuo collegato all’immobile. I contribuenti avverso tali atti impositivi proponevano ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. In particolare contestavano che la revoca dei benefici aveva una motivazione davvero “minimale”  riportando  solo che “da controlli d’ufficio effettuati risulta la decadenza dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa in quanto l’immobile … risulta possedere i requisiti di lusso in base ai criteri posti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 02/08/1969”. I giudici di primo grado rigettavano le doglianze dei ricorrenti. I contribuenti impugnavano la decisione della CTP con ricorso in Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettarono l’appello proposto dai contribuenti. Avverso la sentenza della CTR veniva proposto ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

Gli Ermellini accolgono le doglianze dei ricorrenti. In particolare per i giudici di legittimità “la qualificazione di un immobile come “di lusso”, da cui scaturisce la perdita delle agevolazioni fiscali, impone la motivazione dell’atto con cui l’amministrazione provvede in termini che esplicitano in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni.”

In quanto il “contribuente deve avere contezza delle ragioni dell’amministrazione e, quindi, essere messo in grado di valutare l’opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento, e, in caso di ricorso, di approntare le proprie difese con piena consapevolezza, nonché per impedire all’amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate.” 

E’, pertanto, necessario a tal fine che l’atto stesso contenga gli elementi essenziali, comprensivi dell’allegazione dei documenti richiamati in motivazione, se non già noti al contribuente, per renderlo idoneo a svolgere la funzione a cui è destinato.