La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8733 depositata l’ 11 maggio 2020 intervenendo in tema prova ai fini della giustificazione del tenore di vita determinato con l’accertamento con metodo sintetico ha ribadito che “la semplice considerazione del regime patrimoniale dei coniugi non è affatto sufficiente a dimostrare l’assenza di giustificazione delle spese”

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un avviso di accertamento relativo a recupero a tassazione con metodo sintetico ex art. 38, comma 4 e seguenti, del d.P.R. n. 600 del 1973 di maggior reddito a fini Irpef ricavato dal tenore di vita del contribuente. Avverso tale atto impositivo il contribuente propose ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure rigettarono le doglianze del ricorrente. Il contribuente impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la sentenza impugnata precisando che il contribuente aveva omesso di fornire la prova della congruità del reddito dichiarato, posto che l’affermazione che i beni di cui era in possesso derivassero da redditi della facoltosa consorte non trovava riscontro alcuno in atti, anche alla luce dell’accertata circostanza che tra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della separazione dei beni. Il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.

Gli Ermellini accolgono il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso. Per i giudici di legittimità la sentenza impugnata si era limitata a ribadire laconicamente che la capacità reddituale del contribuente non sarebbe provata e tale motivazione resa si palesa chiaramente insufficiente a contrastare le specifiche allegazioni devolute in appello dal contribuente. Per cui, per la Corte Suprema, dalla scelta del regime patrimoniale dei coniugi non deriva alcuna presunzione relativamente alla provenienza, dal patrimonio comune o individuale, delle somme utilizzate per gli acquisti dei coniugi. Ne consegue che il giudice tributario è tenuto ad accertare in concreto se il contribuente abbia fornito o meno la prova della congruità del tenore di vita riscontrato dall’Amministrazione fiscale rispetto al reddito dichiarato.

Pertanto va ritenuto illegittimo l’accertamento fondato sul redditometro qualora il tenore di vita più alto rispetto a quanto dichiarato trova giustificazione nei redditi della moglie del contribuente ed è del tutto irrilevante la separazione dei beni.