Corte di Cassazione ordinanza n. 8733 depositata l’ 11 maggio 2020
redditometro – prova contraria – reddito del coniuge in regime di separazione
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale per la Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da R.C. avverso l’avviso di accertamento n. R1P018L00592/2010, relativo a recupero a tassazione con metodo sintetico ex art. 38, comma 4 e seguenti, del d.P.R. n. 600 del 1973 di maggior reddito a fini Irpef ricavato dal tenore di vita del contribuente in relazione all’anno di imposta 2006.
2. Il giudice di appello ha rilevato che il contribuente aveva omesso di fornire la prova della congruità del reddito dichiarato, posto che l’affermazione che i beni di cui era in possesso derivassero da redditi della facoltosa consorte non trovava riscontro alcuno in atti, anche alla luce dell’accertata circostanza che tra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della separazione dei beni,
3. Per la cassazione della citata sentenza R.C. ha proposto ricorso con cinque motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
4. Con memoria, depositata in data 13 dicembre 2019, i difensori del ricorrente, avvocati Giuseppe Pizzonia, Marcello Valenti e Giuseppe Russo Corvace, hanno dichiarato di aver rinunciato al mandato difensivo; con memoria, depositata in data 20 dicembre 2019, il ricorrente ha nominato in loro sostituzione gli avvocati Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte;
5. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bisl cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: «Nullità della sentenza impugnata nella parte in cui non si è pronunciata sul motivo relativo alla nullità dell’avviso di accertamento per violazione del diritto al contraddittorio preventivo. La sentenza è “in parte qua” viziata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.».
b. Secondo motivo: «Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha implicitamente rigettato il motivo relativo alla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione. La sentenza è “in parte qua” viziata da falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.».
c. Terzo motivo: «Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici di seconde cure hanno respinto, nel merito, l’appello del contribuente con riferimento alle spese relative al canone di affitto dell’abitazione di residenza. La sentenza è “in parte qua” illegittima in quanto recante una motivazione insufficiente in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.».
d. Quarto motivo: «Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha implicitamente rigettato il motivo relativo alla nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione precedente alle modifiche di cui all’art. 22, primo comma, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122. La sentenza è “in parte qua” viziata da violazione dell’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione precedente alle modifiche di cui all’art. 22, primo comma, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.».
e. Quinto motivo: «Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici di seconde cure hanno respinto, nel merito, l’appello del contribuente con riferimento alle voci di “spesa per incrementi patrimoniali”. La sentenza è “in parte qua” illegittima in quanto recante una motivazione insufficiente in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.», con rifermino all’acquisto di azioni (sub. 5.1) e ad aumenti di capitale (sub. 5.2 e 5.3).
2. L’Agenzia delle Entrate argomenta l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.
3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
4. Il primo motivo è infondato. La censura documenta di aver devoluto in appello la questione della nullità dell’avviso impugnato per omessa attivazione del contraddittorio preventivo. Sul punto la sentenza impugnata tace. Tuttavia, per evidenti ragioni di economia processuale, l’errore procedurale non può portare alla cassazione della pronuncia, dovendo rilevarsi che la deduzione è infondata nel merito. Infatti, l’avviso di accertamento è stato notificato in data 3 maggio 2010, dunque prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 che, novellando l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha previsto, ma solo a far data dal 31 maggio 2010, e dunque a decorrere dal periodo d’imposta 2009, l’obbligo per l’Ufficio di invitare il contribuente a comparire e contraddire nella fase amministrativa (Cass. ord. n. 25435 del 2018; id. ord. n. 11283 del 2016; più in generale, Sez. U, sent. n. 24823 del 2015).
5. Il secondo motivo è parimenti infondato atteso che, in tema di accertamento sintetico, ciò che rileva è la possibilità per il contribuente di poter esercitare il proprio diritto di difesa, al cui fine è necessario che l’avviso notificato contenga elementi di contestazione specifici e concreti (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5128 del 08/05/1991; Sez. 5 -, Sentenza n. 30039 del 21/11/2018). Nella specie, la trascrizione dell’avviso contenuta nel motivo in esame è sufficiente a far ritenere allegati fatti specifici e idonei a consentire l’esplicitazione del diritto di difesa, sì che la dedotta nullità non sussiste e la sentenza impugnata, che l’ha implicitamente respinta, merita sul punto di essere confermata.
6. I restanti motivi sono fondati.
7. Invero, la sentenza impugnata, con riferimento alle censure relative al merito della contestazione, rende una motivazione assolutamente insufficiente a contrastare le allegazioni difensive del contribuente riproposte nell’atto di appello. La sentenza si limita, infatti, a ribadire laconicamente che la capacità reddituale del contribuente non sarebbe provata “secondo quanto richiesto dalla specifica normativa…essendo stato altresì accertato che oltretutto i coniugi vivevano in regime di separazione dei beni”. Tale essendo la motivazione resa, essa si palesa chiaramente insufficiente a contrastare le specifiche allegazioni devolute in appello dal contribuente, relative alla dimostrazione della maggiore capacità reddituale derivante dalle disponibilità finanziarie della propria coniuge. Invero, la semplice considerazione del regime patrimoniale dei coniugi non è affatto sufficiente a dimostrare l’assenza di giustificazione delle spese, posto che questa Corte (Sez. 5- Sentenza n. 17806 del 19/07/2017) ha già affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui dalla scelta del regime patrimoniale dei coniugi non deriva alcuna presunzione relativamente alla provenienza, dal patrimonio comune o individuale, delle somme utilizzate per gli acquisti dei coniugi. Ne consegue che il giudice tributario è tenuto ad accertare in concreto se il contribuente abbia fornito o meno la prova della congruità del tenore di vita riscontrato dall’Amministrazione fiscale rispetto al reddito dichiarato. Ciò che la CTR nel caso di specie non ha fatto, essendosi limitata a considerazioni astratte, che minimamente si confrontano con la fattispecie devoluta al suo esame.
8. In sede di rinvio verrà vagliata anche la domanda subordinata del ricorrente, formulata nella memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., relativa all’applicazione alle sanzioni delle disposizioni di favore recate dal d. lgs. n. 158 del 2015.
9. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte respinge il primo e il secondo motivo del ricorso; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.