La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9987 depositata il 27 maggio 2020 intervenendo in tema di accertamento induttivo e rispetto dello statuto dei contribuenti ha affermato che “non è obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale, con riferimento agli accertamenti in materia di IRPEF, sussistendo detto obbligo solo per agli accertamenti in materia di tributi armonizzati, quali l’IVA, con onere a carico del contribuente, di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato”

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un avviso di accertamento. Il contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure respinsero il suo ricorso. Avverso la decisione della CTP il contribuente depositava appello alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello ritenuto che l’ufficio avesse violato il comb. disp. artt. 24 della legge n. 4 del 1929 e 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, per avere omesso di attivare il contraddittorio endoprocedimentale. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Amministrazione finanziaria evidenziando, che il contraddittorio non è obbligatorio con riferimento agli accertamenti in materia di Irpef, per cui non sussisteva quindi, nella specie, alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

Inoltre, i giudici di legittimità, hanno precisato che l’accertamento a tavolino, che non ha comportato l’accesso del personale accertatore presso la sede della società – in quanto si configura come accertamento induttivo – e quindi l’accesso del personale presso la sede della società si sarebbe configurata come autoritativa e prolungata intromissione dell’amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla ricerca di elementi a lui sfavorevoli.