LEGGE 17 luglio 2020, n. 89
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 29 della Convenzione stessa.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Alle minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge, valutate in euro 67.000 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
CONVENZIONE REPUBBLICA ITALIANA E REPUBBLICA ORIENTALE DELL’URUGUAY 01 MARZO 2019
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