La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15533 depositata il 21 luglio 2020 intervenendo in tema di elusione ed abuso del diritto ribadendo il seguente principio di diritto: “in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento nell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo il quale l’Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accertatori emettono avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo così evidente come il legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l’applicazione delle sanzioni, che, al contrario, sono irrogate quale naturale conseguenza dell’esito dell’accertamento volto a contrastare il fenomeno dell’abuso del diritto”.
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui veniva notificato un avviso di accertamento con cui, l’Agenzia delle Entrate aveva determinato un maggior reddito di impresa, derivanti dal disconoscimento di una minusvalenza conseguente al compimento di operazioni ritenute elusive realizzate in violazione dell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973. La società contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze della ricorrente. Avverso tale decisione della CTP l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformarono parzialmente la sentenza di primo grado. L’Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su quattro motivi. In particolare per la violazione dell’articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973 per aver il giudice di merito disapplicato le sanzioni pur in presenza di operazioni ritenute elusive.
Gli Ermellini accolgono il secondo e quarto motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Per i giudici di legittimità l’Agenzia delle Entrate in tema tributaria è legittimata a disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali.
Inoltre nel caso di comportamento elusivo sono sempre dovute le relative sanzioni.