Crisi da sovraindebitamento: piano di pagamento anche in 5 anni

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17391 depositata il 20 agosto 2020 è intervenuta in tema di omologazione di una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento statuendo che “negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore”
La vicenda ha riguardato un imprenditore agricolo che si era rivolto al Tribunale per l’omologazione di un piano di pagamento. Il Tribunale respingeva il reclamo avverso il diniego di omologazione. Il Tribunale riteneva che ai sensi dell’art. 8, quarto comma, della l. n. 3 del 2012, la proposta di accordo può contemplare una moratoria fino a un anno, purché in continuazione dell’attività d’impresa; donde la proposta in esame era da considerare carente nel presupposto di fattibilità giuridica, rilevabile d’ufficio.
L’imprenditore agricolo impugna la decisione del Tribunale con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost. fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del ricorrente.
I giudici di legittimità hanno ritenuto che la decisione impugnata andava cassata, poiché la dilazione di pagamento, nel senso di cui alla proposta di cui è causa, non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori.
Pertanto le previsioni di pagamenti rateali ultrannuali non sono di per sé ostative perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.
2020-08-31T08:19:18+02:00
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