ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 17 dicembre 2020, n. 2631

Accordo ABI-Associazioni dei consumatori per la sospensione dei crediti alle famiglie a seguito dell’evento epidemiologico da Covid 19

Si fa seguito alla pubblicazione, lo scorso 2 dicembre, delle Linee Guida EBA che riportano aggiornamenti in merito al trattamento prudenziale delle misure legislative e non legislative di moratoria dei prestiti, realizzate a seguito della pandemia di Covid- 19, di cui si è data informativa con lettera circolare ABI UCR/002533 del 4 dicembre 2020 (che si riporta in allegato 1).

Al fine di ampliare le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall’evento epidemiologico da Covid 19, tenendo conto delle disposizioni riportate nelle predette Linee Guida EBA, il 16 dicembre 2020 ABI e le Associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Federconsumatori, La Casa del consumatore, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Unione nazionale dei consumatori, hanno raggiunto un Accordo (cfr. allegato 2) per la sospensione di mutui garantiti da ipoteca e finanziamenti chirografari a rimborso rateale.

Al riguardo, si riportano di seguito le principali caratteristiche dell’iniziativa:

(i) l’ambito di applicazione dell’iniziativa comprende i mutui ipotecari residenziali (anche relativi ad immobili non adibiti ad abitazione principale) che non possono accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, comma 475 e ss della Legge n. 244/2007 (Fondo Gasparrini) e i finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda di sospensione. Sono esclusi tra gli altri i finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate; i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata); le operazioni di scoperto di conto corrente, apertura di credito, carte di credito revolving e credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento;

(ii) la sospensione, per un massimo di 9 mesi, riguarda la quota capitale o l’intera rata e può essere richiesta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi, riduzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, morte o grave infortunio del debitore. Possono essere sospesi anche i mutui/finanziamenti che già hanno ottenuto una sospensione per l’emergenza epidemiologica, purché la durata complessiva della sospensione non superi i 9 mesi;

(iii) la richiesta, da presentare entro il 31 marzo 2021, attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui all’art. 46 e 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445 può essere perfezionata anche con modalità telematiche previste dall’art. 4 del DL 8 aprile 2020, n. 23 e successive modificazioni, se in uso presso le banche e gli intermediari finanziari;

(iv) l’intervento oggetto dell’accordo in esame riguarda tutte le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB. Qualora banche e intermediari avessero già aderito all’accordo sottoscritto il 21 aprile 2020 da ABI e le Associazioni dei consumatori, è prevista l’adesione automatica, salvo recesso da comunicare all’ABI.

All’Accordo è altresì allegato il fac simile del modello del modulo di richiesta di sospensione (allegato 3).

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Allegato

(ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 04 dicembre 2020, n. 2533)