Il 28 settembre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto,  ha ufficializzato della proroga al 14 ottobre 2022 del termine previsto per la trasmissione del Rapporto biennale sulla situazione personale maschile e femminile. 

L’articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, come modificato dall’art. 3 della legge n. 162/2021, prevede l’obbligo per le pubbliche e private con oltre 50 dipendenti di inviare, esclusivamente con modalità telematiche, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, a mezzo modulo predisposto dal Ministero del lavoro e a trasmetterlo alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le aziende con meno di 50 dipendenti possono, su base volontaria, provvedere a tale comunicazione.

Sono soggette a tale obbligo anche le aziende che, ai fini della partecipazione alle gare per i lavori finanziati dal PNRR, abbiano già redatto il rapporto secondo le previgenti modalità (art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108).

La scadenza per la trasmissione del rapporto, limitatamente al biennio 2020-2021, è stabilito al 30 settembre 2022. Il termine di trasmissione previsto dalla normativa è il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Istruzioni per la compilazione

I datori di lavoro obbligati devono compilare, seguendo le relative istruzioni, il modulo di cui al decreto interministeriale del 29 marzo 2022, che riporta (Allegato A) il modello da redigere in modalità esclusivamente telematica tramite il nuovo applicativo informatico disponibile, dal 23 giugno 2022, sul portale Servizi Lavoro.

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto deve fornire la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021.

E’ stato pubblicato dal Ministero del lavoro  il Manuale utente per la compilazione del rapporto relativo al biennio 2020/2021.

E’ possibile richiedere l’annullamento dell’invio, ma tale richiesta deve essere fatta tramite l’URP e comporterà l’obbligo di inviare un nuovo rapporto.

E’ stato illustrato dal Ministero del lavoro che i dati devono essere riferiti al complesso delle unità produttive e delle dipendenze e che, ai fini dell’obbligo di presentazione del rapporto, i lavoratori in somministrazione non sono computati nel totale dei dipendenti.

Devono essere compilate tutte le sezioni del modulo.

Sezione 1 – Informazioni generali sull’azienda

Sezione 1.1 – Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

Sezione 1.1.1 – Eventuali altri Contratti Collettivi Nazionali applicati (0 … n)

Sezione 1.1.2 – Eventuali altri contratti di II livello applicati (0 … n)

Sezione 2 – Informazioni generali sul numero complessivo occupati

Tabella 2.1 – Occupazione totale al 31/12/2021 (secondo anno del biennio)

Tabella 2.2 – Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e livello di inquadramento: promozioni nell’anno e assunzioni nell’anno

Tabella 2.3 – Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa

 

Tabella 2.4 – Entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell’anno al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria

Tabella 2.5 – Formazione del personale svolta nel corso dell’anno 2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale

Tabella 2.6 – Informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale

Tabella 2.7 – Retribuzione iniziale (al 01/01/2020) per categoria professionale e per livello di inquadramento

Tabella 2.8 – Retribuzione annua al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e per livello di inquadramento

Sezione 3

Tabella 3.1 – informazioni generali sulle unità nell’ambito comunale – Occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti, al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) – 1..n

Sanzioni per il mancato invio

La mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio – comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (da 516,46 euro a 2.582,28 euro).

Qualora l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

 

Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile: modalità di trasmissione

L’invio telematico del rapporto va eseguito mediante la compilazione del modulo telematico disponibile, sul sito https://servizi.lavoro.gov.it.

L’accesso a tale area del sito del Ministero del lavoro avviene esclusivamente tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro.

Al termine della procedura informatica l’applicativo rilascia una ricevuta da inviare al datore di lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali oltre alla copia del rapporto. 

Inoltre è possibile scaricare la ricevuta di invio che certifica l’avvenuta comunicazione del rapporto alla Consigliera di Parità regionale competente per territorio.

Nozione di discriminazione

La legge n. 162/2021, che ha modificato il D.Lgs. 198/2006, ha ampliato la nozione di discriminazione diretta e indiretta. Per cui rientrano negli atti discriminatori qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che discrimini le candidate e i candidati in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, qualunque trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

Costituisco atti di discriminazione indiretta qualsiasi disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento che mette i candidati in fase di selezione, e i lavoratori di un determinato sesso, in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa.

E’ discriminatorio ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, mette il dipendente in almeno una delle seguenti condizioni:

  • svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
  • limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
  • limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.