La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22212 depositata il 14 luglio 2022 è stata chiamata a specificare i limiti riguardate l’applicazione della clausola di salvaguardia nei passaggi di appalto. I giudici di legittimità hanno ritenuto in caso di cambio di appalto la clausola sociale, prevista dal CCNL, che impone al datore di lavoro subentrante di assumere tutto il personale presente nell’appalto, trova un limite nel fatto che l’imprenditore ha il diritto ex art. 1218 c.c. di verificare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste
La controversia ha riguardato un lavoratore che non veniva assunto dalla società che era subentrata nell’appalto. La mancata assunzione veniva giustificata dal datore di lavoro subentrato nell’appalto con condanna a seguito della sentenza penale che aveva definitivamente acclarato la sua responsabilità penale per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/1990 evidenziando il coinvolgimento dello stesso in una vasta e ramificata rete di rapporti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti, erano di gravità tale da incidere indubitabilmente sull’indispensabile elemento fiduciario del rapporto di lavoro rendendo inutile l’assunzione in quanto destinata ad essere seguita da un licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore proponeva domanda con la quale si chiedeva di accertarsi l’avvenuta conclusione del contratto di assunzione con la società, subentrata alla precedente datrice di lavoro nella gestione dell’appalto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Reggio Calabria, ed, in via subordinata, l’accertamento del diritto ad essere assunto dal nuovo datore di lavoro in applicazione della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 6 del c.c.n.l.
Il giudice di prime cure accoglieva la richiesta del lavoratore. La società averso tale decisione proponeva appello. I giudici di secondo grado riformavano la sentenza impugnata. In particolare i giudici della Corte di appello hanno evidenziato che il diritto all’assunzione, scaturente dalla clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo, incontra il limite, derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere la esistenza di condizioni ostative all’assunzione inerenti alla valutazione dell’attitudine professionale dello stesso dipendente, come confermato dalla previsione di cui all’art. 8 legge n. 300/1970 che consente la effettuazione di indagini destinate alla valutazione dell’attitudine professionale in vista di una futura assunzione.
Il lavoratore impugnava la sentenza con ricorso in cassazione con tre motivi.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto inammissibile il ricorso.