CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22212
Appalto – Art. 6 c.c.n.l. servizi ambientali – Clausola di salvaguardia – Verifica dell’attitudine professionale del dipendente – Incompatibilità a rendere la prestazione lavorativa – Esonero ex art. 1218 cod. civ. dall’obbligo di facere a carico del datore
Rilevato che
1. con sentenza n. 181/2016 la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunziando sull’appello principale di L. s.p.a. e sull’appello incidentale di C.Z., in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale lo Z. aveva chiesto in via principale accertarsi l’avvenuta conclusione del contratto di assunzione con L. s.p.a., subentrata alla precedente datrice di lavoro, F.M. s.p.a., nella gestione dell’appalto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Reggio Calabria, ed, in via subordinata, l’accertamento del diritto ad essere assunto da L. s.p.a. in applicazione della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 6 del c.c.n.l.;
2. ha premesso il giudice di appello che il diritto all’assunzione dello Z., diritto scaturente dalla clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo, incontrava il limite, derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere la esistenza di condizioni ostative all’assunzione inerenti alla valutazione dell’attitudine professionale dello stesso dipendente, come confermato dalla previsione di cui all’art. 8 legge n. 300/1970 che consente la effettuazione di indagini destinate alla valutazione dell’attitudine professionale in vista di una futura assunzione; ha osservato che nello specifico gli elementi in atti ed in particolare la sentenza penale della SC n. 17198/2012, che aveva definitivamente acclarato la responsabilità penale delllo Z. per il reato di cui all’art. 73 d. pr n. 309/1990 v evidenziando il coinvolgimento dello stesso in una vasta e ramificata rete di rapporti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti, erano di gravità tale da incidere indubitabilmente sull’indispensabile elemento fiduciario del rapporto di lavoro rendendo inutile l’assunzione in quanto destinata ad essere seguita da un licenziamento per giusta causa; sotto altro profilo, la esistenza di una conclamata incompatibilità dello Z. a rendere la prestazione lavorativa giustificava ampiamente ex art. 1218 cod. civ. l’inadempimento da parte di L. s.p.a. dell’obbligazione di facere scaturente dalla clausola di salvaguardia; quanto alla domanda principale, riproposta con l’appello incidentale condizionato, la prova testimoniale articolata, destinata a dimostrare la avvenuta conclusione del contratto, oltre ad essere inammissibile ex art. 2721 cod. civ. risultava comunque generica;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.Z. sulla base di tre motivi; la L. s.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorso; è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore per il ricorrente;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 c.c.n.l. dei servizi ambientali del 17.6.2001, censurando la sentenza impugnata sul rilievo che l’art. 6 del contratto collettivo espressamente prevedeva il diritto alla costituzione automatica del rapporto di lavoro ed escludeva qualsiasi potere di valutazione sull’attitudine professionale del lavoratore in capo al nuovo datore di lavoro;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4 c.c.n.l. servizi ambientali in tema di disciplina relativa alle assunzioni alla stregua della quale condizioni ostative all’assunzione erano esclusivamente rappresentate dal mancato superamento della visita medica e da sentenza passata in giudicato o procedimento penale pendente per delitto non colposo che incide sull’attitudine professionale del lavoratore; sostiene, in particolare, che la condizione ostativa all’assunzione, rappresentata dall’esistenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato, non sussisteva al momento del rifiuto all’assunzione che pertanto doveva considerarsi ingiustificato;
3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8 legge n. 300 del 1970 censurando la sentenza impugnata per avere interpretato la disposizione in oggetto nel senso di facultizzare il datore di lavoro a non assumere un lavoratore che sicuramente avrebbe dovuto essere licenziato in considerazione della grave condotta extralavorativa;
4. il ricorso è inammissibile;
4.1. la sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi, ciascuna delle quali da sola idonea a sorreggere la statuizione di rigetto della originaria domanda: a) l’essere il diritto all’assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia di cui all’art. 6 del contratto collettivo applicabile non assoluto ma condizionato dai principi generali del sistema che consentivano comunque al datore di lavoro di procedere alla verifica dell’attitudine professionale del dipendente, attitudine professionale, la quale nello specifico era esclusa dalla commissione di un grave reato connesso al traffico di stupefacenti, accertato con sentenza definitiva; b) il configurare la conclamata incompatibilità dello Z. a rendere la prestazione lavorativa, per essersi questi reso protagonista di fatti di inaudita gravità sotto il profilo penale, un fatto che esonerava, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., il datore di lavoro dall’obbligo di facere a suo carico scaturente dalla previsione del contratto collettivo;
4.2. la seconda ratio decidendi, con la quale la Corte di merito ha mostrato di ritenere nello specifico ricorrere una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di piacere a carico del soggetto subentrante nella gestione dell’appalto, rappresentata dalla ” conclamata incompatibilità” dello Z. a rendere la prestazione lavorativa, non è stata in alcun modo investita dalle censure articolate con i motivi in esame; questi risultano, infatti, esclusivamente incentrati sulla deduzione della esistenza di un obbligo incondizionato per il soggetto subentrato nella gestione dell’appalto relativo alla raccolta dei rifiuti, obbligo derivato dalla clausola di salvaguardia negoziata a livello collettivo, di assumere lo Z., laddove la questione della impossibilità sopravvenuta della prestazione è questione concettualmente distinta da quella dell’accertamento dell’obbligo investendo il piano relativo all’adempimento dello stesso ed alle relative cause di esonero ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.;
4.3. in particolare, tale specifico profilo non può ritenersi validamente investito dalla deduzione, formulata nell’ambito della illustrazione del terzo motivo, secondo la quale il reato commesso dallo Z. non aveva diretta incidenza sull’attitudine lavorativa e professionale del medesimo / trattandosi di affermazione che esprime, peraltro in termini apodittici, un mero dissenso valutativo rispetto alle diverse conclusioni attinte dal giudice di merito al quale è riservato l’accertamento dell’inadempimento e delle cause di esonero della responsabilità (Cass. n. 845/1979):
5. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;
6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d. P.R. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- La clausola di salvaguardia nei passaggi di appalto trova derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere la esistenza di condizioni ostative all'assunzione inerenti alla valutazione dell'attitudine…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 marzo 2022, n. 6796 - La ratio giustificativa alla base del divieto di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970 osta alla possibilità per il datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso,…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 23425 depositata il 1° agosto 2023 - In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 maggio 2022, n. 13774 - In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 5599 depositata il 23 febbraio 2023 - In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21771 - In tema di sanzioni disciplinari, non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l'audizione del lavoratore, i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…