La clausola di salvaguardia nei passaggi di appalto trova derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere la esistenza di condizioni ostative all’assunzione inerenti alla valutazione dell’attitudine professionale dello stesso dipendente, come confermato dalla previsione di cui all’art. 8 legge n. 300/1970 – Cassazione ordinanza n. 22212/2022