Corte di Cassazione, ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre 2023 – La valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nella l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 (come novellato dalla l. n. 92 del 2012) solamente nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso, secondo la consolidata esegesi della L. n. 300 del 1970, art. 18, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, prevede la tutela indennitaria c.d. forte